Art. 15. 
  1. Al fine di assicurare una  completa  e  razionale  utilizzazione
delle risorse stanziate con il decreto-legge 3 gennaio  1987,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo  1987,  n.  65,  e
successive modificazioni, con il decreto-legge 2  febbraio  1988,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n.  92,
e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello
spettacolo,  con  proprio  decreto,  revoca  le  autorizzazioni  alla
concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera b), del citato decreto-legge n. 2 del 1987,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   n.   65   del   1987,   e   successive
modificazioni,  che  non  risultino  comunque  stipulati  decorso  un
triennio dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  provvedimento
concessivo. 
  2. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione di mutui finalizzati  al  completamento
di impianti sportivi gia' finanziati in attuazione delle disposizioni
legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la
piena funzionalita'. 
  3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1  del  decreto-
legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  21  marzo  1988,  n.  92,  sentita  la   regione   competente,
l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui  al  comma  2  del
presente articolo e' disposta con proprio decreto  dal  Ministro  del
turismo e dello spettacolo  in  base  a  criteri  che  tengano  conto
comparativamente dell'interesse sociale al completamento  dell'opera,
dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunita'  economica  del
finanziamento in relazione ai costi gia' sostenuti e  delle  garanzie
offerte  in  ordine   alla   economicita'   della   futura   gestione
dell'impianto. Con successivo decreto  del  Ministro  del  turismo  e
dello  spettacolo  sono  stabiliti  termini  e   modalita'   per   la
presentazione delle domande. 
  4. I mutui autorizzati per le finalita' di  cui  al  comma  2  sono
concessi dall'Istituto per  il  credito  sportivo  nei  limiti  delle
disponibilita' derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma  1
del presente articolo. I  mutui  a  favore  degli  enti  locali  sono
assistiti  dalla  contribuzione  statale  pari   ad   una   rata   di
ammortamento ventennale costante annua posticipata al  6  per  cento,
comprensiva di capitale e interessi,  rimanendo  la  parte  ulteriore
della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a
favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo  3  della
legge 24 dicembre 1957, n.  1295,  come  sostituito  dall'articolo  2
della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono  assistiti  dal  contributo
del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata  dell'ammortamento,
i fondi necessari all'erogazione dei contributi di  cui  al  presente
comma  sono  trasferiti  annualmente  all'Istituto  per  il   credito
sportivo che, in sede di  formulazione  del  piano  di  ammortamento,
provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente
beneficiario. 
  5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, e' abrogato. Sono fatti salvi i contratti per  i  quali
sia gia' intervenuta l'approvazione in data  anteriore  a  quella  di
entrata in vigore della presente legge.