Art. 15. 1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo. 2. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi gia' finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalita'. 3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo e' disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunita' economica del finanziamento in relazione ai costi gia' sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicita' della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione delle domande. 4. I mutui autorizzati per le finalita' di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario. 5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia gia' intervenuta l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.