Art. 3. 1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le universita', per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilita' di bilancio e anche di cassa, nonche' i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi gia' avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti. 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' ed i criteri per l'attuazione del comma 1.