Art. 3. 
  1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti  di  cui  all'articolo  65,
primo comma, della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  destinano  una
ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei  fondi  annualmente
disponibili in via prioritaria alla realizzazione o  all'acquisto  di
immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per
uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da  concedere
in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le
universita', per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare  le
proprie disponibilita' di bilancio e anche di cassa, nonche' i  fondi
per  l'edilizia.  Si  considerano  prioritari   gli   interventi   di
completamento di programmi gia' avviati e gli interventi necessari  a
rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti. 
  2. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  definisce  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro  del
tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  le  modalita'  ed  i   criteri   per
l'attuazione del comma 1.