Art. 8. 
 
  1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano,  le  risorse  provenienti  dal  Fondo  sanitario
nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in  attuazione
dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 
421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per  cento
per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, del 19 per cento per la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento  per
la regione Sardegna. Per gli anni successivi  restano  confermate  le
aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera  i),  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421, le parole: ", oppure, in sostituzione  anche  parziale,
variando in  aumento  entro  il  limite  del  75  per  cento  "  sono
sostituite dalle seguenti: " ed entro il limite del 75 per cento ". 
  3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto  con
il Ministro della sanita', presenta al Parlamento una relazioni sulla
spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni  e
riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. 
  4. In  relazione  all'attuazione  della  direttiva  91/680/CEE  del
Consiglio, del 16 dicembre 1991,  concernente  il  completamento  del
sistema comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'  corrisposta  a
partire dall'anno 1993 alla regione Valle  d'Aosta  una  assegnazione
statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, lettera a),  della  legge  26  novembre
1981, n. 690, a titolo di compartecipazione  all'imposta  sul  valore
aggiunto relativa  all'importazione  delle  sole  merci  comunitarie,
incrementato annualmente  in  misura  pari  al  tasso  di  inflazione
programmato  indicato  nel  documento  di  programmazione  economico-
finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.  468,
come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.  362.  Conseguentemente   cessa,   a   partire   dall'anno   1993,
l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto  relativa
all'importazione, prevista dal  predetto  articolo  3,  primo  comma,
lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente  alle
merci provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea.