Art. 10. 
                        Mutuo riconoscimento 
 1. Le apparecchiature terminali di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
d), che hanno ottenuto l'approvazione per la  loro  connessione  alla
rete pubblica da parte di un organismo notificato di un  altro  Stato
membro della Comunita' europea e che  sono  dotate  del  marchio  CE,
possono essere immesse nel  mercato  italiano  e  messe  in  servizio
quando  sono  debitamente  installate,  mantenute  in  efficienza  ed
utilizzate conformemente alla loro destinazione.