Art. 10. Mutuo riconoscimento 1. Le apparecchiature terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), che hanno ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro Stato membro della Comunita' europea e che sono dotate del marchio CE, possono essere immesse nel mercato italiano e messe in servizio quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.