Art. 11. 
                      Sorveglianza e controllo 
  1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni
disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione  e  sulla
utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. 
  2. I controlli  di  cui  al  comma  1,  possono  essere  effettuati
mediante prelievo a campione di un  numero  non  superiore  a  cinque
esemplari  di  apparecchiature  presso  il  costruttore,  i  depositi
sussidiari  del  costruttore,  i  grossisti,   gli   importatori,   i
dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve
essere consentito: 
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti; 
    b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento; 
    c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove. 
  3. I controlli tecnici e le prove  sono  effettuati  con  l'impiego
delle strutture tecniche esistenti. 
  4.  I  risultati  dei  controlli  e  delle  prove  debbono   essere
comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni
dal prelievo delle apparecchiature. 
  5. I soggetti di cui al comma 2  sono  tenuti  al  pagamento  delle
spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato
rilevato il rispetto dei requisiti essenziali, sono restituiti  entro
novanta giorni dal prelievo.