Art. 11. Sorveglianza e controllo 1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. 2. I controlli di cui al comma 1, possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove. 3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti. 4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature. 5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il rispetto dei requisiti essenziali, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.