Art. 12. 
                       Provvedimenti cautelari 
 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, se ritiene che le
regole e le norme tecniche eccedano  o  non  assicurino  i  requisiti
essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  promuove  presso
il competente organismo della Commissione delle Comunita' europee  la
procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e  norme
tecniche. 
  2. Qualora sia accertato che le apparecchiature terminali: 
    a) non siano utilizzate conformemente alla loro destinazione; 
    b) ovvero non vengano utilizzate in modo conforme allo scopo  cui
sono destinate; 
    c) ovvero ancora perturbino il funzionamento della rete  pubblica
o dei servizi  di  telecomunicazioni,  l'Ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni intima  all'utilizzatore  di  eliminare,  entro  il
termine  di   trenta   giorni,   le   irregolarita'.   In   caso   di
inottemperanza, l'Ispettorato dispone la sospensione della erogazione
del servizio per un periodo da trenta giorni a tre  mesi;  se  si  ha
recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso. 
  3.  L'interruzione  della  erogazione  del  servizio  e'   disposta
altresi'   nei   confronti   dell'utilizzatore   di   apparecchiature
sprovviste dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1,  comma
1, lettera h). 
 4. Nel caso sia stato accertato che una apparecchiatura non soddisfi
ai   requisiti   di   conformita',   l'Ispettorato   generale   delle
telecomunicazioni  revoca   l'approvazione   amministrativa   nonche'
l'attestato di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) o b).