Art. 13. 
                           S a n z i o n i 
  1. Sono assoggettate a sequestro, nei modi previsti dalla legge  24
novembre 1981, n. 689, le apparecchiature terminali: 
    a) non conformi ai requisiti essenziali; 
    b) immesse nel mercato prive del marchio di cui agli allegati 6 o
8. 
  2.  Le  apparecchiature  sono  confiscate  qualora,  nei  sei  mesi
successivi alla esecuzione del sequestro, non  sia  stato  provveduto
alla regolarizzazione della conformita' ai  requisiti  essenziali  ed
alla apposizione  del  prescritto  marchio,  ovvero,  al  ritiro  dal
mercato. 
  3. Chiunque immette nel mercato  apparecchiature  non  conformi  ai
requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire diecimilioni a sessantamilioni. 
  4. Chiunque commercializza, all'ingrosso o al dettaglio, e chiunque
installa apparecchiature terminali prive del marchio CE di  cui  agli
allegati 6 o 8 e delle indicazioni di cui all'art.  4,  comma  4,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 
  5. Chiunque immette nel mercato apparecchiature terminali  conformi
ai requisiti essenziali senza il corredo della dichiarazione  di  cui
all'art. 2, comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 
  6. Chiunque appone marchi che possano confondersi con quelli di cui
agli allegati 6 o 8 e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 
  7.  Chiunque   non   comunichi   all'Ispettorato   generale   delle
telecomunicazioni eventuali modifiche che possano comportare  mancata
conformita' ai requisiti essenziali per apparecchiature  gia'  dotate
di attestato di  esame  CE  del  tipo  e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire
sessantamilioni. 
  8. Chiunque  ceda  a  terzi,  senza  il  consenso  dell'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni, l'attestato di esame CE del tipo e'
sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 
  9. Chiunque cagiona le situazioni di  cui  all'art.  12,  comma  2,
ovvero acquista o utilizza apparecchiature prive del marchio  di  cui
agli allegati 6 o 8, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. 
  10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.