Art. 13. S a n z i o n i 1. Sono assoggettate a sequestro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le apparecchiature terminali: a) non conformi ai requisiti essenziali; b) immesse nel mercato prive del marchio di cui agli allegati 6 o 8. 2. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non sia stato provveduto alla regolarizzazione della conformita' ai requisiti essenziali ed alla apposizione del prescritto marchio, ovvero, al ritiro dal mercato. 3. Chiunque immette nel mercato apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a sessantamilioni. 4. Chiunque commercializza, all'ingrosso o al dettaglio, e chiunque installa apparecchiature terminali prive del marchio CE di cui agli allegati 6 o 8 e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 5. Chiunque immette nel mercato apparecchiature terminali conformi ai requisiti essenziali senza il corredo della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 6. Chiunque appone marchi che possano confondersi con quelli di cui agli allegati 6 o 8 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 7. Chiunque non comunichi all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni eventuali modifiche che possano comportare mancata conformita' ai requisiti essenziali per apparecchiature gia' dotate di attestato di esame CE del tipo e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire sessantamilioni. 8. Chiunque ceda a terzi, senza il consenso dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'attestato di esame CE del tipo e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 9. Chiunque cagiona le situazioni di cui all'art. 12, comma 2, ovvero acquista o utilizza apparecchiature prive del marchio di cui agli allegati 6 o 8, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. 10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.