Art. 14. Comitato Acte 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. I rappresentanti hanno facolta' di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI