Art. 14. 
                            Comitato Acte 
  1. I rappresentanti dello Stato italiano in  seno  al  Comitato  di
approvazione  delle  apparecchiature   terminali   (ACTE),   previsto
nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del  29  aprile
1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione,
rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2. I rappresentanti hanno facolta' di farsi  assistere  da  esperti
scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie e per gli affari 
                                  regionali 
                                  PAGANI, Ministro delle poste e 
                                  delle telecomunicazioni 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI