Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. ll presente decreto legislativo si applica alle  apparecchiature
terminali di telecomunicazioni per  le  quali  la  certificazione  di
conformita' ai requisiti essenziali viene rilasciata  sulla  base  di
regole tecniche  comuni  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee;  i  riferimenti  delle
corrispondenti regole tecniche nazionali individuati con decreto  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria  del  commercio  e   dell'artigianato   sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Le  apparecchiature  terminali  di   telecomunicazioni   devono
soddisfare ai requisiti essenziali loro propri. 
  3. Le apparecchiature terminali possono essere: 
    a) destinate ad essere collegate  direttamente  o  indirettamente
alla rete pubblica; 
    b) suscettibili di essere collegate alla rete  pubblica,  ma  non
destinate a tale impiego. 
  4. All'atto della prima immissione nel mercato, il costruttore o il
mandatario  stabilito  nella  comunita'  europea  deve  indicare   la
destinazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni con
dichiarazione  conforme  all'allegato   7   diretta   all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni. In  ogni  caso  le  apparecchiature
terminali che si avvalgono di un  sistema  di  radiocomunicazioni  si
ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica. 
  5. Le apparecchiature per  la  sola  ricezione  di  radiodiffusione
sonora e  televisiva  sono  escluse  dalla  disciplina  del  presente
decreto legislativo. 
  6. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati. 
In prima applicazione l'organismo notificato per la certificazione ed
il controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni  e'
l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. 
  7. Qualsiasi modifica di un prodotto gia' approvato da un attestato
di  esame  CE  del  tipo  deve   essere   comunicata   immediatamente
all'Ispettorato  generale  delle  telecomunicazioni.   Qualora   tale
modifica influisca sulla conformita' ai requisiti essenziali o  sulle
modalita'  d'uso  prescritte  inizialmente  per  quel   prodotto   e'
necessario procedere ad una  nuova  approvazione.  Tale  approvazione
viene rilasciata sotto forma di complemento  all'attestato  originale
di esame CE del tipo.