Art. 3. 
             Normativa relativa alla sicurezza elettrica 
  1.  I  requisiti  essenziali  relativi  alla  sicurezza   elettrica
previsti dalla  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  attuativa  della
direttiva 73/23/CEE, si presumono verificati se l'apparecchiatura  e'
munita  di  marchio  o  attestato  di  conformita'  rilasciato  dagli
organismi competenti definiti nella citata legge. 
  2. I requisiti essenziali relativi  alla  sicurezza  elettrica  non
previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati
in base alla certificazione di conformita' di cui all'art.  2,  comma
1. 
  3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, rela-
tive ai requisiti di sicurezza  delle  apparecchiature  terminali  di
telecomunicazioni non previsti dalla legge 18 ottobre 1977,  n.  791,
sono  recepite  con  decreto  del  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; i  riferimenti  delle  norme  nazionali
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.