Art. 3. Normativa relativa alla sicurezza elettrica 1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, attuativa della direttiva 73/23/CEE, si presumono verificati se l'apparecchiatura e' munita di marchio o attestato di conformita' rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge. 2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati in base alla certificazione di conformita' di cui all'art. 2, comma 1. 3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, rela- tive ai requisiti di sicurezza delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.