Art. 4. Apparecchiature terminali non destinate alla connessione in rete 1. Le apparecchiature terminali con marchio conforme a quello dell'allegato 6 sono considerate conformi ai requisiti essenziali; esse possono essere commercializzate, ma non connesse alla rete pubblica. 2. Il costruttore o il mandatario stabilito nella comunita' europea se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, presso altro organismo notificato della Comunita', e' tenuto ad attestare, dietro richiesta dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalita' e del segmento di mercato per il quale e' stata prevista. 3. Il costruttore o il mandatario di cui al comma 2, deve essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 4. Il marchio deve essere apposto dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella comunita' europea. Ogni terminale deve essere inoltre identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.