Art. 4. 
  Apparecchiature terminali non destinate alla connessione in rete 
  1. Le apparecchiature  terminali  con  marchio  conforme  a  quello
dell'allegato 6 sono considerate conformi  ai  requisiti  essenziali;
esse possono essere  commercializzate,  ma  non  connesse  alla  rete
pubblica. 
  2. Il costruttore o il mandatario stabilito nella comunita' europea
se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2,
comma 4, presso altro organismo notificato della Comunita', e' tenuto
ad  attestare,  dietro  richiesta  dell'Ispettorato  generale   delle
telecomunicazioni,    che    l'apparecchiatura    corrisponde    alla
destinazione  dichiarata,  tenuto  conto  delle  sue  caratteristiche
tecniche, della sua funzionalita' e del segmento di  mercato  per  il
quale e' stata prevista. 
  3. Il costruttore o il mandatario di cui al comma  2,  deve  essere
iscritto  alla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   ed
agricoltura. 
  4. Il marchio deve essere apposto dal fabbricante o dal  mandatario
stabilito nella comunita' europea. Ogni terminale deve essere inoltre
identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello,  del
lotto o del numero di matricola,  del  nome  del  costruttore  o  del
fornitore.