Art. 5. Apparecchiature terminali destinate alla connessione in rete 1. Le apparecchiature terminali con marchio conforme a quello dell'allegato 8, dotate di approvazione amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerate conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzate ed impiegate in Italia. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4. 3. Le apparecchiature terminali di cui al comma 1, che per loro complessita' tecnica possono interferire con lo scambio delle informazioni di comando e di gestione proprie della rete pubblica, o il cui dimensionamento puo' influire sullo smaltimento del traffico, debbono essere collegate alla rete da un installatore autorizzato dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. 4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che l'apparecchiatura terminale sia debitamente installata, mantenuta in efficienza ed utilizzata conformemente al suo uso.