Art. 5. 
    Apparecchiature terminali destinate alla connessione in rete 
  1. Le apparecchiature  terminali  con  marchio  conforme  a  quello
dell'allegato  8,  dotate  di  approvazione  amministrativa  per   la
connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo  notificato
di  uno  Stato  membro,  sono  considerate  conformi   ai   requisiti
essenziali e possono essere commercializzate ed impiegate in Italia. 
 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4. 
  3. Le apparecchiature terminali di cui al comma  1,  che  per  loro
complessita'  tecnica  possono  interferire  con  lo  scambio   delle
informazioni di comando e di gestione proprie della rete pubblica,  o
il cui dimensionamento puo' influire sullo smaltimento del  traffico,
debbono essere collegate alla rete  da  un  installatore  autorizzato
dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ai sensi  dell'art.
5 dell'allegato n. 13 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. 
  4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  ha  facolta'
di  disporre  verifiche   tecniche   al   fine   di   accertare   che
l'apparecchiatura terminale sia debitamente installata, mantenuta  in
efficienza ed utilizzata conformemente al suo uso.