Art. 9. 
                             Pubblicita' 
  1.  Gli  organismi   notificati   ed   i   laboratori   accreditati
stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono
pubblici. 
  2. Gli importi dei prezzi di cui al  comma  1  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle  teleconunicazioni  che
definisce altresi' gli importi da  corrispondere  all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni -  Ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni.