Art. 6. Termini per la pubblicita' di atti formati all'estero 1. L'articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicita' nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia COLOMBO, Ministro degli affari esteri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI