Art. 6.
        Termini per la pubblicita' di atti formati all'estero
 
  1. L'articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  Per  gli  atti  ricevuti od autenticati all'estero, i
termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono  dalla  data
del  deposito  effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16
febbraio 1913, n. 89.
  2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i  quali  sia
prevista  la  pubblicita'  nel  registro  delle  imprese,  i  termini
decorrono dalla data stabilita  nel  comma  1,  ma  il  deposito  per
l'iscrizione   deve   avvenire  entro  il  quarantacinquesimo  giorno
successivo al compimento dell'atto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992
 
                              SCALFARO
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  COLOMBO,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI