IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n.  1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986  e  concernente  "snellimento  delle  procedure  dei concorsi di
ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali";
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e  del
personale   del   Ministero   delle   finanze,  in  attuazione  della
sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in  particolare  l'art.  82
del  regolamento  stesso,  contenente  norme transitorie per la prima
copertura dei posti vacanti nei profili professionali;
  Ritenuta l'opportunita' che le commissioni incaricate dell'esame  e
della  valutazione  dei  titoli  ai  fini  dei  concorsi per la prima
copertura dei posti vacanti nei profili professionali, come  previsti
dal  comma  1  del  sopramenzionato  art.  82,  siano  costituite  in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 9  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
  Vista  l'ipotesi  di accordo sottoscritta - ai sensi del piu' volte
citato art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
n.  287  del  1992  -  dalle  organizzazioni  sindacali  di categoria
maggiormente rappresentative in data 8  gennaio  1993,  relativamente
all'intesa  sui  criteri  di  valutazione  dei  titoli che formeranno
oggetto di valutazione nell'ambito dei sopramenzionati  concorsi  per
il conferimento di posti vacanti nei profili professionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per  titoli,  di  cui
all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  27
marzo 1992, n. 287, saranno composte in conformita' a quanto previsto
dall'art.  9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, citato in premessa.
  Ove ne ricorrano i presupposti, potranno applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1077.