IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 e concernente "snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali"; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali; Ritenuta l'opportunita' che le commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli ai fini dei concorsi per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali, come previsti dal comma 1 del sopramenzionato art. 82, siano costituite in conformita' a quanto stabilito dall'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta - ai sensi del piu' volte citato art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 - dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 8 gennaio 1993, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei sopramenzionati concorsi per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali; Decreta: Art. 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli, di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, saranno composte in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, citato in premessa. Ove ne ricorrano i presupposti, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.