Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, con le seguenti modalita': le domande devono pervenire dalla sede centrale dell'istituto richiedente, con la specificazione dell'eventuale sezione operativa periferica, cui sono destinati i contributi stessi, debitamente sottoscritti dal direttore dell'istituto; alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa relativi alla realizzazione dell'iniziativa corredata dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto che autorizzi la presentazione della domanda, nonche' del relativo visto di congruita'; relazione tecnico-economica sull'iniziativa da svolgere e, nel caso di realizzazione di opere murarie, anche computo metrico- estimativo dettagliato e cartografie; parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco, ove necessario; parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruita' dei prezzi esposti negli elaborati; alla domanda di contributo dovra' essere allegata una relazione relativa al programma da svolgere, nonche' un dettagliato preventivo per ogni singola voce.