Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
  1.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi  dovranno  essere
presentate  al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione IV,  con  le  seguenti
modalita':
   le  domande  devono  pervenire  dalla  sede centrale dell'istituto
richiedente, con la specificazione dell'eventuale  sezione  operativa
periferica,  cui  sono  destinati  i  contributi  stessi, debitamente
sottoscritti dal direttore dell'istituto;
   alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa relativi
alla  realizzazione  dell'iniziativa  corredata  dalla  delibera  del
consiglio   di   amministrazione   dell'istituto   che  autorizzi  la
presentazione  della  domanda,  nonche'   del   relativo   visto   di
congruita';
   relazione  tecnico-economica  sull'iniziativa  da  svolgere e, nel
caso di  realizzazione  di  opere  murarie,  anche  computo  metrico-
estimativo dettagliato e cartografie;
   parere  provvisorio  del comando provinciale dei vigili del fuoco,
ove necessario;
   parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere  civili
ed affini e sulla congruita' dei prezzi esposti negli elaborati;
   alla  domanda  di  contributo dovra' essere allegata una relazione
relativa al programma da svolgere, nonche' un dettagliato  preventivo
per ogni singola voce.