Art. 2.
                Beneficiari ed entita' dei contributi
  1. I contributi di cui all'art. 1  possono  essere  corrisposti  ad
enti  di  diritto pubblico quali gli enti di sviluppo agricolo, nella
percentuale massima dell'80% dei fabbisogni ritenuti ammissibili, con
anticipazioni  fino  al   20%   senza   presentazione   di   garanzia
fidejussoria.
  2. Possono essere riconosciute spese generali forfettizzate fino al
9% della spesa complessiva ammessa.