Art. 2. Beneficiari ed entita' dei contributi 1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti ad enti di diritto pubblico quali gli enti di sviluppo agricolo, nella percentuale massima dell'80% dei fabbisogni ritenuti ammissibili, con anticipazioni fino al 20% senza presentazione di garanzia fidejussoria. 2. Possono essere riconosciute spese generali forfettizzate fino al 9% della spesa complessiva ammessa.