Art. 3. Modalita' di erogazione dei contributi 1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente decreto devono contenere tutti gli elementi che consentano la precisa individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede, e debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante. 2. Alle domande devono essere allegati il programma dell'attivita' ed il relativo preventivo di spesa dettagliati per ogni singola voce, nonche', ove necessario, la documentazione sottoelencata: atto costitutivo; statuto; delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; struttura organizzativa; dichiarazione che l'iniziativa oggetto del contributo non ha beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche. 3. Le domande di cui al comma 1 debbono altresi' indicare lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario e la misura della spesa prevista. Devono inoltre indicare le eventuali attivita' svolte o in svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. Per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalla modalita' di presentazione delle domande di cui ai punti precedenti, ma soltanto sulla base delle disposizioni di legge e delle prassi amministrative finora adottate. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.