Art. 3.
               Modalita' di erogazione dei contributi
  1. Le domande intese ad ottenere i contributi di  cui  al  presente
decreto devono contenere tutti gli elementi che consentano la precisa
individuazione  del  beneficiario,  compresa  la ragione sociale e la
sede, e debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante.
  2. Alle domande devono essere allegati il programma  dell'attivita'
ed il relativo preventivo di spesa dettagliati per ogni singola voce,
nonche', ove necessario, la documentazione sottoelencata:
   atto costitutivo;
   statuto;
   delibera  dell'organo sociale che autorizza la presentazione della
domanda;
   struttura organizzativa;
   dichiarazione che  l'iniziativa  oggetto  del  contributo  non  ha
beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche.
  3.  Le domande di cui al comma 1 debbono altresi' indicare lo scopo
per cui si chiede il contributo finanziario e la misura  della  spesa
prevista.  Devono inoltre indicare le eventuali attivita' svolte o in
svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione  ed  in
particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  4.  Per  l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno
essere assunti prescindendo dalla modalita'  di  presentazione  delle
domande  di  cui  ai  punti  precedenti, ma soltanto sulla base delle
disposizioni di legge e delle prassi amministrative finora  adottate.
L'amministrazione   si   riserva  di  richiedere  successivamente  la
documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.