Art. 2.
  Nell'allegato 2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11  gennaio
1988,  recante:  "Norme  transitorie per l'importazione dall'Austria,
Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione  di  razza  Bruna  e
Pezzata Rossa" e' sostituito dal testo seguente:
"1. Identificazione dei soggetti.
  Austria:
   In  caso  di  illegibilita' di uno o piu' numeri del tatuaggio, la
ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.
 2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.
  Per la razza Pezzata Rossa: fino a  quando  non  verra'  verificata
l'equivalenza  dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi
terzi con quelli applicati in Italia, e  comunque  non  oltre  il  1›
gennaio 1994, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre
quando  tale  indice abbia un valore da "O" a " + n" per la quantita'
di latte.
3. Minimi morfologici del soggetto e dei genitori.
  Svizzera:
   -  fino  al  1›  gennaio  1994  saranno  ammessi  all'importazione
soggetti  femminili  di  razza Bruna le cui valutazioni morfologiche,
comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:
    P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,
purche' il padre o il nonno paterno  degli  stessi  abbia  un  indice
genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.
4. Certificati genealogici e relative indicazioni.
   a) Superato;
   b) Possono essere ammessi all'importazione fino al
1› gennaio 1994:
   soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la
lattazione  piu'  favorevole  e la media delle lattazioni anziche' la
prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse;
   soggetti femminili le cui  madri  abbiano  almeno  una  lattazione
completa  dei  dati  relativi  alla qualita' di latte, percentuale di
sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;
   soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni rel-
ative alle sostanze proteiche del latte.
  Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati  sul
certificato genealogico".