Art. 2. Nell'allegato 2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: "Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa" e' sostituito dal testo seguente: "1. Identificazione dei soggetti. Austria: In caso di illegibilita' di uno o piu' numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente. 2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili. Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verra' verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da "O" a " + n" per la quantita' di latte. 3. Minimi morfologici del soggetto e dei genitori. Svizzera: - fino al 1 gennaio 1994 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a: P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2, purche' il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte. 4. Certificati genealogici e relative indicazioni. a) Superato; b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1 gennaio 1994: soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione piu' favorevole e la media delle lattazioni anziche' la prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse; soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualita' di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti; soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni rel- ative alle sostanze proteiche del latte. Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico".