Art. 3.
  Nell'allegato 2- ter al decreto ministeriale n. 97 dell'11  gennaio
1988  recante: "Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei
bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau" il termine  del
1› gennaio 1993, di cui ai punti 1. "Minimi produttivi dei soggetti e
delle   ascendenti   di   razza  Grigio  Alpina"  e  2.  "Certificati
genealogici e relative indicazioni" e' prorogato al 1› gennaio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA