Art. 3. Nell'allegato 2- ter al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: "Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau" il termine del 1 gennaio 1993, di cui ai punti 1. "Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti di razza Grigio Alpina" e 2. "Certificati genealogici e relative indicazioni" e' prorogato al 1 gennaio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA