Art. 3.
  L'attivita'  della  commissione avra' per oggetto prevalente l'area
dei rapporti e degli interventi posti in essere successivamente al 1›
gennaio 1991, data di cessazione della analoga precedente commissione
di cui alla precitata ordinanza n. 1677/FPC.
  Come mezzo al fine la commissione e' autorizzata a  richiedere  gli
atti  ed  i  documenti  che  riterra' necessari nonche' a procedere a
verifiche e controlli, anche mediante sopralluoghi.
  La commissione potra' altresi', in caso di contenzioso con le ditte
incaricate  dai  commissari,  svolgere  funzioni  di   supporto   nei
confronti dell'Avvocatura dello Stato.