Art. 3. L'attivita' della commissione avra' per oggetto prevalente l'area dei rapporti e degli interventi posti in essere successivamente al 1 gennaio 1991, data di cessazione della analoga precedente commissione di cui alla precitata ordinanza n. 1677/FPC. Come mezzo al fine la commissione e' autorizzata a richiedere gli atti ed i documenti che riterra' necessari nonche' a procedere a verifiche e controlli, anche mediante sopralluoghi. La commissione potra' altresi', in caso di contenzioso con le ditte incaricate dai commissari, svolgere funzioni di supporto nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.