Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le aziende  di  credito  e  i  loro  istituti  centrali  di
categoria,  nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte
all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della  legge
2  gennaio  1991, n. 1 che esercitano le attivita' indicate nei punti
a), b) e c) dell'art. 1 comma 1 della legge medesima. Detti operatori
partecipano in  proprio  e  per  conto  di  terzi.  Possono  altresi'
partecipare  gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale
31 dicembre 1990 nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1.
  Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta,
sono  facoltizzati  a  regolare,  tramite "banca abilitata", i titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.