Art. 5.
I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai
titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
citato nelle premesse, sono esenti:
a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti
dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e
c).
I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.