Art. 2.
                  Autocertificazione e attestazione
  1. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma  6
dell'art.  6 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, i soggetti
interessati, che non  siano  muniti  di  attestazione  di  esenzione,
dovranno  dotarsi, presso l'unita' sanitaria locale di iscrizione, di
apposita attestazione.
  2. Per  il  rilascio  dell'attestazione  gli  interessati  dovranno
presentare   alla   medesima  unita'  sanitaria  locale,  debitamente
compilato e sottoscritto, il modello di  autocertificazione  conforme
al  fac-simile  allegato  A, indicando i redditi posseduti dal nucleo
familiare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
  3. L'attestazione e' rilasciata dall'unita'  sanitaria  locale  dal
primo   giorno   successivo   alla   scadenza   del  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini  dell'Irpef  ed
ha  validita'  sino  alla  scadenza  del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
  4. L'unita' sanitaria locale, previo  riscontro  che  la  posizione
reddituale  esposta  dall'interessato  nell'autocertificazione per il
nucleo familiare non superi i limiti di reddito indicati al comma  1,
restituisce  all'interessato  medesimo l'apposita sezione del modulo,
apponendo sulla stessa il timbro dell'ente e la firma del funzionario
responsabile. Detta sezione costituisce ricevuta della  presentazione
dell'autocertificazione  e  attestazione  provvisoria abilitante alla
fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione  alla
spesa secondo la normativa vigente.