Art. 2.
Autocertificazione e attestazione
1. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 6
dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, i soggetti
interessati, che non siano muniti di attestazione di esenzione,
dovranno dotarsi, presso l'unita' sanitaria locale di iscrizione, di
apposita attestazione.
2. Per il rilascio dell'attestazione gli interessati dovranno
presentare alla medesima unita' sanitaria locale, debitamente
compilato e sottoscritto, il modello di autocertificazione conforme
al fac-simile allegato A, indicando i redditi posseduti dal nucleo
familiare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
3. L'attestazione e' rilasciata dall'unita' sanitaria locale dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef ed
ha validita' sino alla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
4. L'unita' sanitaria locale, previo riscontro che la posizione
reddituale esposta dall'interessato nell'autocertificazione per il
nucleo familiare non superi i limiti di reddito indicati al comma 1,
restituisce all'interessato medesimo l'apposita sezione del modulo,
apponendo sulla stessa il timbro dell'ente e la firma del funzionario
responsabile. Detta sezione costituisce ricevuta della presentazione
dell'autocertificazione e attestazione provvisoria abilitante alla
fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla
spesa secondo la normativa vigente.