Art. 5. I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato. Il Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, ne' accordera' tali garanzie a prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli. Qualunque portatore dei titoli avra' facolta' di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovra' pervenire al Ministero del tesoro, o alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che: a) il Governo italiano sia inadempiente, per piu' di sette giorni, nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario; b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo; c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento. Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.