Art. 5.
  I titoli rappresentativi del  prestito  costituiscono  obbligazioni
dirette,  generali  e  non condizionate del Governo italiano; essi si
pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti  di  qualsiasi
altro prestito estero non privilegiato dello Stato.
  Il  Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da
ipoteca, pegno o altro privilegio, ne'  accordera'  tali  garanzie  a
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga attribuita anche agli emittendi titoli.
  Qualunque  portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere il
rimborso anticipato del  capitale  e  il  pagamento  degli  interessi
maturati,  mediante  richiesta  sottoscritta  che dovra' pervenire al
Ministero del tesoro, o alla banca  estera  incaricata  del  servizio
finanziario  del  prestito,  prima  che  l'inadempimento  sia sanato,
nell'ipotesi che:
    a) il Governo  italiano  sia  inadempiente,  per  piu'  di  sette
giorni,  nel  pagamento  del  capitale  o  degli  interessi dovuti in
relazione al prestito obbligazionario;
    b) il Governo italiano sia inadempiente  nell'esecuzione  di  uno
qualsiasi  degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei
titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro  trenta  giorni
da  quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario
del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte  del
portatore del titolo;
    c)   il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai fini del presente articolo, per debito estero  si  intende  ogni
debito  del  Governo  italiano  o  garantito  dal  Governo  italiano,
denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore
in  una  valuta  estera,  nei  confronti  di  qualsiasi  persona  non
residente nella Repubblica italiana.