Art. 8.
                        Richiesta di proroga
  1. Le richieste di proroga del termine di inizio attivita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, dei citati decreti ministeriali di finanziamento
dovranno  essere  presentate  al Ministero dell'ambiente da parte dei
soggetti titolari di ciascun intervento entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  del presente decreto e dovranno essere accompagnate da
una  relazione  illustrativa  della  regione  o  provincia   autonoma
interessata,  contenente  una dettagliata ricognizione dei motivi del
ritardo, l'indicazione della data di  completamento  delle  attivita'
finanziate  nonche'  il  parere dell'amministrazione procedente sulla
richiesta stessa. Tale  richiesta  sara'  sottoposta  alle  opportune
valutazioni   da   parte   dei   competenti   servizi  del  Ministero
dell'ambiente.
  2. L'eventuale esito negativo di tale valutazione potra' comportare
il ricorso alle procedure di revoca del contributo di cui  al  citato
art. 3 dei decreti ministeriali di finanziamento.
  3. Relativamente alle richieste di proroga che siano gia' pervenute
al  Ministero  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,
ciascuna regione  o  provincia  autonoma  interessata  provvedera'  a
trasmettere  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla stessa data la
relazione illustrativa di cui al precedente comma 1.