Art. 8. Richiesta di proroga 1. Le richieste di proroga del termine di inizio attivita' di cui all'art. 2, comma 3, dei citati decreti ministeriali di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e dovranno essere accompagnate da una relazione illustrativa della regione o provincia autonoma interessata, contenente una dettagliata ricognizione dei motivi del ritardo, l'indicazione della data di completamento delle attivita' finanziate nonche' il parere dell'amministrazione procedente sulla richiesta stessa. Tale richiesta sara' sottoposta alle opportune valutazioni da parte dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente. 2. L'eventuale esito negativo di tale valutazione potra' comportare il ricorso alle procedure di revoca del contributo di cui al citato art. 3 dei decreti ministeriali di finanziamento. 3. Relativamente alle richieste di proroga che siano gia' pervenute al Ministero alla data di pubblicazione del presente decreto, ciascuna regione o provincia autonoma interessata provvedera' a trasmettere nel termine di sessanta giorni dalla stessa data la relazione illustrativa di cui al precedente comma 1.