Art. 2.
                            A c c o n t i
  Gli  acconti  previsti  dalle legge 22 luglio 1977, n. 426, 5 marzo
1980,  n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti
modalita' e condizioni:
   nella  misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni
concertistiche  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  28 della legge n.
800/67;
   nella misura dell'80% ad enti, societa', istituzioni, associazioni
che,  beneficiari delle sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una
attivita'  annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento
nei  due  precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative
documentazioni consuntive;
   possono,  altresi',  essere concessi acconti fino all'80% ad enti,
societa',  istituzioni  ed  associazioni  che  abbiano beneficiato di
sovvenzioni  statali  per  almeno  tre anni nell'ultimo quinquennio e
sempre  che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la
presentazione delle relative documentazioni consuntive.
  Non  potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di
sovvenzioni   che   non   abbiano   perfezionato   la  documentazione
riguardante  gli anni precedenti, con esclusione dell'ultimo anno per
il quale e' sufficiente la relazione artistica e finanziaria.
  Per  ottenere la liquidazione dell'acconto gli interessati dovranno
fare  richiesta  -  con firma autenticata da pubblico ufficiale anche
per  quanto  attiene  la  qualifica  del firmatario - contestualmente
all'istanza  di  sovvenzione  o con altra separata istanza redatta in
due  esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della
carta  legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando:
   1)  di  impegnarsi sotto la propria responsabilita', ad effettuare
l'attivita'  per la quale e' stato assegnato il contributo, nonche' a
rispettare  gli  eventuali  limiti  o  condizioni  di spesa cui fosse
subordinata la concessione della sovvenzione;
   2)  di  osservare  tutti  gli  obblighi derivanti dalla gestione a
norma della vigente normativa;
   3)   la   modalita'   di  pagamento  -  con  espressa  indicazione
dell'obbligo  o  meno  della  tenuta  del  bollettario d'incasso - da
scegliersi tra le sottoelencate:
     a)  emessione  di  vaglia cambiario non trasferibile della Banca
d'Italia intestato impersonalmente;
     b) accreditamento in c/c bancario;
     c) versamento in c/c postale.
  Non e' necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario
d'incasso  nell'ipotesi  di  cui  al  punto  c)  e delle modalita' di
pagamento  per  i  comuni  e le province con popolazione superiore ai
5.000 abitanti.
  Al  momento della richiesta di eventuali acconti e successivamente,
al  momento  dell'inoltro  della  documentazione  consuntiva,  dovra'
essere  prodotta  -  ove  necessaria  -  la  prevista  certificazione
antimafia.
  Eventuali  cessioni  del  credito derivante dall'assegnazione della
sovvenzione,  qualora  sia  stata  gia'  inoltrata una delle indicate
modalita'  di  pagamento  pressuppongono la revoca della modalita' di
pagamento  prescelta.  Il  cedente,  peraltro, dovra' tempestivamente
informare   l'amministrazione   ancor   prima  della  formalizzazione
dell'atto di cessione.
  Gli acconti erogati per le attivita' che non venissero realizzate o
che  risultassero  superiori  alla misura del contributo accertato in
sede  di  liquidazione  debbono  essere rimborsati in tutto, o per la
parte  eccedente  il  contributo,  entro  sessanta giorni dall'inizio
dell'esercizio    successivo    o    dalla   data   della   richiesta
dell'amministrazione.
  Il  mancato invio della documentazione consuntiva entro la fine del
secondo  esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione
si riferisce comporta la revoca dell'acconto.
  I  soggetti,  finche'  non  provvedano  al  rimborso  dell'acconto,
maggiorato   degli   interessi  legali,  sono  esclusi  da  ulteriori
sovvenzioni,  ferma  restando  la  responsabilita'  patrimoniale  nei
confronti dello Stato.