Art. 2. A c c o n t i Gli acconti previsti dalle legge 22 luglio 1977, n. 426, 5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalita' e condizioni: nella misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 800/67; nella misura dell'80% ad enti, societa', istituzioni, associazioni che, beneficiari delle sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attivita' annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive; possono, altresi', essere concessi acconti fino all'80% ad enti, societa', istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive. Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione dell'ultimo anno per il quale e' sufficiente la relazione artistica e finanziaria. Per ottenere la liquidazione dell'acconto gli interessati dovranno fare richiesta - con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario - contestualmente all'istanza di sovvenzione o con altra separata istanza redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando: 1) di impegnarsi sotto la propria responsabilita', ad effettuare l'attivita' per la quale e' stato assegnato il contributo, nonche' a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione; 2) di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione a norma della vigente normativa; 3) la modalita' di pagamento - con espressa indicazione dell'obbligo o meno della tenuta del bollettario d'incasso - da scegliersi tra le sottoelencate: a) emessione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato impersonalmente; b) accreditamento in c/c bancario; c) versamento in c/c postale. Non e' necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario d'incasso nell'ipotesi di cui al punto c) e delle modalita' di pagamento per i comuni e le province con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Al momento della richiesta di eventuali acconti e successivamente, al momento dell'inoltro della documentazione consuntiva, dovra' essere prodotta - ove necessaria - la prevista certificazione antimafia. Eventuali cessioni del credito derivante dall'assegnazione della sovvenzione, qualora sia stata gia' inoltrata una delle indicate modalita' di pagamento pressuppongono la revoca della modalita' di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovra' tempestivamente informare l'amministrazione ancor prima della formalizzazione dell'atto di cessione. Gli acconti erogati per le attivita' che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo o dalla data della richiesta dell'amministrazione. Il mancato invio della documentazione consuntiva entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione si riferisce comporta la revoca dell'acconto. I soggetti, finche' non provvedano al rimborso dell'acconto, maggiorato degli interessi legali, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilita' patrimoniale nei confronti dello Stato.