Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare gli
articoli 2, 7 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle
universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 18 dicembre 1991, con il quale sono stati
definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
nel settore dell'ingegneria;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica ai rettori datata 20 maggio 1992, prot. n.
2762, con la quale gli stessi venivano autorizzati ad avviare le fasi
procedurali di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in
corsi di diploma universitario, subordinatamente alla definizione del
relativo ordinamento didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale viene
autorizzata l'attivazione dei corsi di diploma universitario in
ingegneria elettronica ed in ingegneria meccanica, la cui istituzione
ex novo era stata prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1992 e
i cui ordinamenti didattici sono stati definiti con il citato decreto
ministeriale 18 dicembre 1991;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' degli studi di Padova;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso.
Art. 1.
Nell'art. 317, concernente le norme comuni a tutte le scuole
dirette a fini speciali, nell'elenco delle scuole medesime sono
soppresse le denominazioni delle scuole dirette a fini speciali di
informatica, di tecnico delle apparecchiature biomediche e di tecnico
di gestione della produzione manufatturiera.