IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/92, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densita' venatoria minima; Visto, inoltre, l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalita' per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 31 dicembre 1992 (*), con il quale sono stati fissati gli indici di densita' venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia per ogni ambito territoriale di caccia che per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi; Considerato che alcune regioni hanno rettificato i dati precedentemente trasmessi a questa Amministrazione, sia relativamente al numero dei cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi; Decreta: Art. 1. L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, gia' fissato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, e' ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.