Art. 2. L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art.14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi e' ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore. Roma, 30 gennaio 1993 Il Ministro: FONTANA ------------- (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993.