Art. 2.
  L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art.14, comma  4,
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e
per il territorio  compreso  nella  zona  faunistica  delle  Alpi  e'
ridefinito    pari   a   0,0518   cacciatori/ettaro,   ovvero   19,30
ettari/cacciatore.
   Roma, 30 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA
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   (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  15
del 20 gennaio 1993.