IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
l973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 30 settembre 1992,
n.  394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,
n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto  il  primo  comma   dell'art.   8   del   suddetto   decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'art.  78,  quarto  comma della legge 30 dicembre 1991, n.
413, in base al quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale alle
imprese, nonche' gli altri  soggetti  indicati  nel  medesimo  quarto
comma,    provvedono    ad    inoltrare    ai    competenti    uffici
dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte
e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla  base
di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa
Amministrazione;
   Visto  l'art.  6,  secondo  comma,  del decreto del Ministro delle
finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale  e'  stato  emanato  il
regolamento  per  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' dei
Centri autorizzati di assistenza fiscale,  in  attuazione,  dell'art.
78,  sesto  e  settimo  comma, della citata legge n. 413 del 1991, in
base al quale i termini e le modalita' di trasmissione  dei  predetti
supporti  magnetici  sono  stabiliti con i decreti del Ministro delle
finanze di approvazione dei modelli;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la dichiarazione dei redditi e per la  dichiarazione  del  patrimonio
netto,  di  autorizzare  la predisposizione anche di speciali modelli
per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni  in  modo  che
siano    assicurate    la   conformita'   strutturale   dei   modelli
meccanografici con quelli approvati con decreto  del  Ministro  delle
finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della
liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono approvati, con le relative istruzioni,  gli  annessi  modelli
750,  750/A,  750/B-D1,  750/C-H-I,  750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W
concernenti la dichiarazione  unica  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi,  nonche'  il modello
750/K, concernente la dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
patrimonio  netto  delle  imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle
societa' semplici, in nome collettivo e in  accomandita  semplice  ed
equiparate  di  cui  all'art.  5  del  testo  unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre  1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro
facciate e la busta da utilizzare per la registrazione degli stessi.
   I modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U,  750/R-T
e  750/Sz-W  e  il  modello  750/K  devono  essere  riprodotti in due
esemplari identici.