Art. 2. I Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nell'art. 78, quarto comma, della legge n. 413 del 1991, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici. I termini, le modalita' e le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.