Art. 2.
   I  Centri  autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonche'
gli altri soggetti indicati nell'art. 78, quarto comma,  della  legge
n.  413  del  1991, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1
anche su supporti magnetici.
   I termini, le modalita' e le caratteristiche dei predetti supporti
magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle
finanze.