Art. 3.
   E' autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-D1,
750/C-H-I,  750/F-G-N-P-U, 750/R-T, 750/S-W e di uno speciale modello
750/K  da  utilizzare  per  la  compilazione   meccanografica   delle
dichiarazioni dei redditi delle societa' semplici, in nome collettivo
e  in accomandita semplice ed equiparate nonche' per la dichiarazione
agli effetti dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese  da
presentare nell'anno 1993.
   I  modelli  di  cui  al  comma  precedente,  composti  di  quattro
facciate, vanno riprodotti  su  stampati  meccanografici  a  striscia
continua,  di  formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina  doppia
ripiegabile. Le quattro facciate di ogni  scheda  devono  essere  tra
loro  solidali  e  lungo  i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE:  da non staccare".
   Sul bordo dei modelli stessi  deve  essere  stampata  la  dicitura
"All'atto  della  presentazione  i  due  esemplari del modello devono
essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento".
   I modelli di cui al primo  comma  devono  presentare  le  seguenti
caratteristiche:
    stampa realizzata con il colore rosso medio;
    conformita'  di  struttura e sequenza con i modelli approvati con
il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei  campi
e l'intestazione dei dati richiesti.
   Le  dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
      a) per il formato a pagina singola:
         larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
         altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
      b) per il formato a pagina ripiegabile:
         larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
         altezza minima cm 29,2 massima cm 31,5.
   I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia  ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti,
la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
   Sul frontespizio  dei  modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi
precedenti  devono  essere  stampati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 12 febbraio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA