Art. 3. E' autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T, 750/S-W e di uno speciale modello 750/K da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate nonche' per la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1993. I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare". Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento". I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche: stampa realizzata con il colore rosso medio; conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: a) per il formato a pagina singola: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5; b) per il formato a pagina ripiegabile: larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 massima cm 31,5. I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1993 Il Ministro: GORIA