Art. 2.
 
  1. Entro il 31 dicembre 1992,  gli  amministratori  e  il  collegio
sindacale   gia'  in  carica  presso  l'ente  soppresso  nonche'  gli
amministratori e i  collegi  sindacali  delle  societa'  controllate,
individuate  a  norma  dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2,
del codice civile (a) con decreto del Ministro del tesoro su proposta
del  commissario  liquidatore,  di  seguito   societa'   controllate,
consegnano  allo  stesso  commissario liquidatore, ove non vi abbiano
gia' provveduto,  lo  stato  patrimoniale,  il  conto  economico,  il
bilancio  consolidato  e i bilanci delle singole societa', tutti alla
data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti,  nonche'  il  bilancio
consolidato  alla  data  del  31  dicembre 1991 dell'ente soppresso e
delle societa' controllate dall'ente  stesso  che  controllano  altre
societa'.  A  tali  effetti  il  commissario  liquidatore convoca gli
amministratori e il collegio sindacale gia' in carica  presso  l'ente
soppresso  nonche'  gli  amministratori  e  i collegi sindacali delle
societa' tenuti ai predetti adempimenti.
  2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario  liquidatore  presenta
al  Ministro  del  tesoro  un programma che, al fine di realizzare la
liquidazione  dell'ente  e   di   consentire   la   razionalizzazione
industriale   delle   societa'   controllate,  nell'osservanza  delle
direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 5, individui:
    a)  le  societa',  le  aziende,  i  rami  o  parti  di  esse che,
direttamente ovvero previa  effettuazione  delle  operazioni  di  cui
all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;
    b)  le  societa',  le  aziende,  i  rami  o  parti  di  esse che,
eventualmente anche dopo  l'effettuazione  delle  operazioni  di  cui
all'articolo   3,  non  sono  suscettibili  di  utile  trasferimento,
indicando in tal caso le procedure piu' idonee  perche'  le  societa'
dismettano l'esercizio delle relative attivita';
    c)  il  fabbisogno finanziario occorrente, detratti i previdibili
introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi  e
passivi  dell'ente soppresso e per il completamento del programma con
riferimento alle lettere a) e b);
    d) i principi di ristrutturazione  delle  societa'  operanti  nel
settore   dell'alluminio,  secondo  un  piano  triennale  che  verra'
specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma
2, e dell'articolo 4, comma 1.
  3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti  di  esse
da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o
estere,  designate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
partecipazioni  statali  e  con  il Ministro del tesoro. Con medesimo
decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico  della
liquidazione.  Il  commissario  liquidatore  puo'  richiedere  a tali
societa' proposte indicative in ordine  alle  operazioni  di  cui  al
comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della
gestione liquidatoria.
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             (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'intero art. 2359 del
          codice civile:
             "Art. 2359 (come sostituito dall'art.  1  del  D.Lgs.  9
          aprile  1991,  n.  127)  (Societa'  controllate  e societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate:
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)  del  primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".