Art. 3. 1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (a) . I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile (b) in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori. 2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'. (( 2-bis. Nel caso di societa' controllate soggette all'intervento )) (( straordinario di integrazione salariale che, individuate nel )) (( programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della )) (( lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attivita' )) (( relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le )) (( disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e )) (( all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (c). )) (( L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa )) (( anche all'ente soppresso. )) (( 2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti )) (( esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2 (si riferisce al )) (( comma 2 del presente articolo, n.d.r. ), deve specificare le )) (( misure anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione )) (( delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a )) (( fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e )) (( dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, )) (( nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con )) (( onere a carico della gestione liquidatoria. )) (( 2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, )) (( nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i )) (( trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti )) (( applicabili al momento del licenziamento per i casi di )) (( ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi )) (( settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio )) (( ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento )) (( sara' corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le )) (( disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti )) (( che vengono assunti da societa' controllate ai sensi )) (( dell'articolo 2, comma 1, oppure da societa' risultanti dalla )) (( trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, )) (( ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro. )) 3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, e' quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso. _________________
(a) Il D.Lgs. n. 356/1990 reca: "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio". Si trascrive il testo del relativo art. 7: "Art. 7 (Costituzione di piu' societa' con un medesimo atto). - 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una societa' per azioni controllante e una o piu' societa' per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle societa' controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalita' previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della societa' controllante, la quale si considera societa' conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6 (il quale reca norme sui conferimenti, n.d.r.)". (b) Si trascrive il testo degli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile: "Art. 2503 (come sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22)(Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, pio' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da pare della societa' di idonea garanzia". "Art. 2503-bis (aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22)(Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415". (c) La legge n. 223/1991 reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". Si trascrive il testo dei relativi articoli 3 (limitatamente ai primi tre commi) e 4 (ad esclusione dell'ultimo comma): "Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto. 4.-5. (Omissis)". "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter- native, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte la dichiarazione di mobilita'; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di deteminazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro- cedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 16. (Omissis)".