Art. 3.
 
  1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che
tra le societa' controllate e tra queste  e  terzi  vengano  compiute
operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di
aziende   e   partecipazioni  nonche'  operazioni  di  fusione  e  di
scissione, di aumenti di  capitale,  di  vendita  o  di  acquisto  di
azioni.  Nel  programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di
societa' di capitali  per  atto  unilaterale  ed  anche  di  societa'
secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
20  novembre  1990,  n. 356 (a) . I termini per il deposito di atti e
per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e  2503-bis  del  codice
civile  (b) in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti
dal codice civile, sono ridotti alla  meta'.  Qualora  si  tratti  di
societa'  di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata
non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.
  2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve  prevedere  in
dettaglio  le  singole  operazioni,  la  loro  sequenza,  i  tempi di
attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione  e  di
ristrutturazione  nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si
intende conseguire e le  relative  motivazioni.  Esso  puo'  altresi'
prevedere  lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed
il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione
di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui
al primo periodo e le loro modalita'.
(( 2-bis. Nel caso di societa' controllate soggette all'intervento ))
(( straordinario di integrazione salariale che, individuate nel    ))
(( programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della        ))
(( lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attivita'     ))
(( relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le ))
(( disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e           ))
(( all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (c).          ))
(( L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa  ))
(( anche all'ente soppresso.                                       ))
((    2-ter.    Il commissario liquidatore nei singoli progetti    ))
(( esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2    (si riferisce al    ))
(( comma 2 del presente articolo,    n.d.r. ), deve specificare le ))
(( misure anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione ))
(( delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a            ))
(( fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e    ))
(( dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,   ))
(( nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con     ))
(( onere a carico della gestione liquidatoria.                     ))
((    2-quater.    Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati,    ))
(( nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i   ))
(( trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti      ))
(( applicabili al momento del licenziamento per i casi di          ))
(( ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi ))
(( settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio  ))
(( ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento      ))
(( sara' corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le    ))
(( disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti   ))
(( che vengono assunti da societa' controllate ai sensi            ))
(( dell'articolo 2, comma 1, oppure da societa' risultanti dalla   ))
(( trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche,  ))
(( ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro.           ))
  3.  Il  tribunale  competente  per  la  nomina  degli esperti e per
l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione
e di scissione, e' quello del luogo in  cui  ha  sede  legale  l'ente
soppresso.
_________________
 
             (a)  Il  D.Lgs.  n.  356/1990 reca: "Disposizioni per la
          ristrutturazione   e   per   la   disciplina   del   gruppo
          creditizio". Si trascrive il testo del relativo art. 7:
             "Art.  7  (Costituzione di piu' societa' con un medesimo
          atto). - 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al
          presente decreto possono essere  costituite  con  un  unico
          atto  una  societa'  per  azioni  controllante e una o piu'
          societa' per azioni controllate. In questi casi le  aziende
          e  i  rami di azienda appartenenti agli enti originari sono
          conferiti  direttamente  alle  societa'  controllate  e  le
          azioni  sono  attribuite  alla  controllante.  All'ente che
          effettua  le  operazioni  con  le  modalita'  previste  dal
          presente  articolo sono attribuite le azioni della societa'
          controllante, la quale si considera  societa'  conferitaria
          ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  norme contenute nel
          presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art.  6
          (il quale reca norme sui conferimenti, n.d.r.)".
             (b) Si trascrive il testo degli articoli 2503 e 2503-bis
          del codice civile:
             "Art.  2503  (come  sostituito  dall'art.  10  D.Lgs. 16
          gennaio 1991,  n.  22)(Opposizione  dei  creditori).  -  La
          fusione  puo'  essere  attuata  solo  dopo  due  mesi dalla
          iscrizione  ovvero  dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana, ove richiesta, delle
          deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo  che
          consti  il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli
          adempimenti previsti nel terzo  e  quarto  comma  dell'art.
          2501-bis,  il pagamento dei creditori che non hanno dato il
          consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un
          istituto di credito.
             Durante il termine suddetto  i  creditori  indicati  nel
          primo comma possono fare opposizione.
             Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione, pio' disporre
          che la fusione abbia luogo previa prestazione da pare della
          societa' di idonea garanzia".
             "Art. 2503-bis (aggiunto  dall'art.  11  del  D.Lgs.  16
          gennaio  1991,  n.  22)(Obbligazioni).  -  I  possessori di
          obbligazioni possono fare  opposizione  a  norma  dell'art.
          2503,  salvo  che  la  fusione sia approvata dall'assemblea
          degli obbligazionisti.
             Ai  possessori  di obbligazioni convertibili deve essere
          data  facolta',  mediante  avviso  da   pubblicarsi   nella
          Gazzetta  Ufficiale )) della Repubblica italiana almeno tre
          mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione,  di
          esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
          dalla pubblicazione dell'avviso.
             Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che  non
          abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
          assicurati diritti  equivalenti  a  quelli  loro  spettanti
          prima  della  fusione,  salvo che la modificazione dei loro
          diritti  sia  stata   approvata   dall'assemblea   prevista
          dall'art. 2415".
             (c)  La  legge  n.  223/1991  reca: "Norme in materia di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia  di  mercato del lavoro". Si trascrive il testo dei
          relativi articoli 3 (limitatamente ai primi tre commi) e  4
          (ad esclusione dell'ultimo comma):
             "Art.   3   (Intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale e procedure concorsuali).  -  1.  Il  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale e' concesso, con
          decreto  del  Ministro  del  lavoro,  e  della   previdenza
          sociale,   ai   lavoratori   delle  imprese  soggette  alla
          disciplina dell'intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale,  nei  casi  di  dichiarazione  di fallimento, di
          omologazione del concordato  preventivo  consistente  nella
          cessione  dei  beni,  di  emanazione  del  provvedimento di
          liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
          all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
          dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia  cessata.  Il
          trattamento  viene  concesso,  su domanda del curatore, del
          liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore
          a dodici mesi.
             2. Entro il termine di scadenza del periodo  di  cui  al
          comma   1,   quando   sussistano   fondate  prospettive  di
          continuazione o ripresa dell'attivita' e  di  salvaguardia,
          anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite la
          cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue  parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere  prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
          o del commissario, previo accertamento da parte  del  CIPI,
          per  un  ulteriore  periodo  non  superiore  a sei mesi. La
          domanda deve essere corredata da una  relazione,  approvata
          dal  giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita il
          controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o  di
          sue  parti  e  sui riflessi della cessione sull'occupazione
          aziendale.
             3.   Quando   non   sia   possibile   la   continuazione
          dell'attivita',  anche  tramite  cessione dell'azienda o di
          sue parti, o quando i livelli occupazionali possano  essere
          salvaguardati    solo   parzialmente,   il   curatore,   il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita', ai sensi dell'art.  4  ovvero  dell'art.  24,  i
          lavoratori  eccedenti.  In  tali  casi  il  termine  di cui
          all'art.  4,  comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni. Il
          contributo a  carico  dell'impresa  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, non e' dovuto.
             4.-5. (Omissis)".
             "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). -
          1.     L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter-
          native, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai
          sensi del presente articolo.
             2.  Le  imprese  che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
             3.  La  comunicazione  di  cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto o in parte la dichiarazione di mobilita'; del numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del  personale  eccedente;  dei  tempi  di  attuazione  del
          programma di mobilita'; delle eventuali misure  programmate
          per  fronteggiare  le  conseguenze  sul piano sociale della
          attuazione del programma medesimo.  Alla  comunicazione  va
          allegata  copia  della  ricevuta del versamento all'INPS, a
          titolo di anticipazione sulla  somma  di  cui  all'art.  5,
          comma  4,  di una somma pari al trattamento massimo mensile
          di integrazione salariale moltiplicato per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
             4.  Copia  della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
             5. Entro sette giorni dalla data del  ricevimento  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del tempo di lavoro.
             6.  La  procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della    comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima   da'
          all'ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
             7.   Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di  un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando  proposte  per  la  realizzazione di un accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento  da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6.
             8.  Qualora  il  numero dei lavoratori interessati dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
             9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
             10. Nel caso in cui l'impresa  rinunci  a  collocare  in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data di deteminazione del numero dei  lavoratori  posti  in
          mobilita'.
             11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro-
          cedure  di  cui  al  presente  articolo,  che  prevedano il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
             12.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 9 sono prive di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
             13.   I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
          azienda.
             14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso
          di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili
          e nelle attivita' stagionali o  saltuarie,  nonche'  per  i
          lavoratori   assunti   con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato.
             15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza   riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4.
             16. (Omissis)".