Art. 4.
 
  1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui
all'articolo  3,  comma  2,  e  le  loro  eventuali  variazioni  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
Ministro  delle  partecipazioni  statali.  Il commissario liquidatore
compie, con atti aventi  natura  privatistica,  tutte  le  operazioni
occorrenti  per  l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e
dispone  affinche'  provvedano  a  compierle  i   competenti   organi
societari.  In  particolare,  il  commissario liquidatore, secondo le
indicazioni del programma e dei  progetti,  ha  facolta',  procedendo
anche  all'asta  o con confronti o a trattativa privata, di alienare,
di dismettere, di trasferire a soggetti privati o  pubblici  aziende,
rami  di  aziende,  beni  mobili  o immobili, partecipazioni, cespiti
attivi o passivi, di cedere crediti e debiti  dell'ente  soppresso  o
delle  societa'  controllate,  di  acquistare  crediti e di liquidare
societa' conrollate, sostituendosi ove necessario agli  organi  delle
societa'  medesime,  ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 2,
comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma  e  dei  progetti
richiede  l'attivita'  coordinata  di  soggetti privati e pubblici il
commissario liquidatore promuove, tra  i  soggetti  interessati,  gli
accordi   di   programma   previsti  da  disposizioni  di  legge.  Il
commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma,
ferma  restando  la  valutazione  da  parte  delle  societa'  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,  puo'  compiere  singole  operazioni  con
l'autorizzazione  o  su  indicazione  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e del  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  in
conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri.
  2.   Il   commissario   liquidatore,   con  l'autorizzazione  o  su
indicazione del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, e con il Ministro
delle partecipazioni statali, in conformita'  con  le  direttive  del
Consiglio  dei  Ministri, anche prima dell'approvazione del programma
di cui all'articolo 2, comma  2,  in  attesa  che  si  perfezioni  il
trasferimento   a   societa'   gia'   individuate,   direttamente   o
indirettamente controllate dal Ministro del tesoro,  di  societa'  di
aziende,  rami  o  parti di esse, operanti nel settore della difesa e
dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto  alle  stesse  le
aziende,  rami  o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in
caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In
tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto  e  del
prezzo  del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle
societa' di cui  all'articolo  2,  comma  3,  ovvero  nominare  altri
soggetti   che   precedono  in  contraddittorio.  Ove  le  parti  non
concordino con le relative determinazioni, l'incarico e'  affidato  a
un  terzo,  con  funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del
tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.
  3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma
di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,
comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla
data  dell'approvazione  ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale
periodo, l'ente soppresso e le societa' che  a  tale  data  risultino
ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura
di  liquidazione  coatta amministrativa, con decreto del Ministro del
tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con  motivata  richiesta,
il  commissario liquidatore puo' chiedere, anche prima della scadenza
del termine biennale, che vengano poste  in  liquidazione  coatta,  a
norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (a), una o
piu' societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
Il  provvedimento  di  liquidazione coatta amministrativa preclude la
dichiarazione di fallimento.
  4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente  decreto,
rilasciate  dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato  e  dal  Ministro  delle  partecipazioni
statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i
relativi     atti,    ogni    altro    provvedimento    ministeriale,
interministeriale,  di  comitati  e  di  qualsiasi   amministrazione,
ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli
atti   di  competenza  dell'autorita'  giudiziaria  e  di  quelli  di
competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il
commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e  l'Autorita'
garante   della   concorrenza  e  del  mercato  delle  operazioni  di
concentrazione rientranti nelle  previsioni  dell'articolo  16  della
legge  10  ottobre  1990,  n.  287  (b). Su proposta del Ministro del
tesoro, il Consiglio dei Ministri puo' determinare i criteri  di  cui
all'articolo   25   della   citata   legge  (b),  ferme  restando  le
attribuzioni dell'Autorita' previste in tale articolo. Il termine  di
cui  all'articolo  16,  comma  4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287
(b), e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione
di cui al presente decreto.
  5. Il  commissario  liquidatore  provvede  altresi'  alla  gestione
corrente  dell'ente  soppresso  con  tutti i poteri gia' spettanti ai
disciolti organi statutari, in ogni tempo  promuove  accordi  per  la
liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte
le  societa'  controllate ovvero transazioni per la loro definizione;
ha facolta' di delegare, a soggetti  da  lui  prescelti  e  nominati,
parte  dei  propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della
delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a
carico della gestione liquidatoria. Il commissario  liquidatore  puo'
inoltre  nominare, revocare o sostituire, anche in parte, riducendone
eventualmente il numero previsto negli  statuti,  gli  amministratori
delle  societa' controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad
essi spettanti per  il  periodo  di  durata  residuo  del  mandato  e
comunque per un massimo di sei mesi.
  6.  Il  commissario  liquidatore  puo' richiedere alle societa' del
gruppo i dati, le informazioni  ed  ogni  altro  elemento  utile  per
l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i
direttori  generali  di  societa'  che non ottemperano alle richieste
ovvero  non  si  uniformano   alle   prescrizioni   del   commissario
liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono
revocati per giusta causa.
  7.  per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui
all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2,  il  commissario liquidatore puo' dettare istruzioni vincolanti ai
competenti organi delle societa' controllate e puo' concedere, ovvero
dare istruzioni perche' siano  concesse,  garanzie  per  i  creditori
delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.
  8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore
e'  autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al  limite massimo di quindici
unita', di personale, anche delle qualifiche  dirigenziali,  all'uopo
messo  a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti
pubblici anche economici. Puo' avvalersi inoltre della collaborazione
di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
universita' e di istituti universitari fissando i compensi e  ponendo
i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.
  9.  Le  operazioni  di  conferimento  o  di  scissione,  attuate in
esecuzione del programma di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e  dei
progetti  di  cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini
delle  imposte  sui  redditi,  realizzo   ne'   distribuzione   delle
plusvalenze   e   minusvalenze  dei  beni  delle  societa'  scisse  o
conferite, comprese quelle relative alle rimanenze  e  al  valore  di
avviamento.  Alle  operazioni di cessione, di fusione, di scissione e
di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei  progetti,
si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e  successive modificazioni (c). Alle societa' controllate, sino alla
chiusura delle operazioni di  liquidazione,  si  applicano  le  norme
contenute  nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n.
784 (d).
 10. Il commissario liquidatore e' autorizzato a rilasciare, a favore
delle  societa'  controllate,  le   polizze   fideiussorie   previste
dall'articolo  38-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni  (e)  .  Lo  Stato
risponde  per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante
il periodo di validita' delle  stesse,  le  societa'  anzidette  sono
cedute o dismesse.
  11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente
decreto  per  l'ente  soppresso  e  per  le  societa'  controllate e'
considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66,
terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni (f).
  12.  Il  commissario  liquidatore  puo'  provvedere al pagamento ai
creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate di acconti
in conformita' con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma,
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e successive
modificazioni(g).  Puo'  altresi'  esercitare  le  facolta'  di   cui
all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli
atti   posti   in  essere  dall'EFIM  e  dalle  societa'  controllate
antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali
vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le
relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
  13.  Il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato  a  ricorrere ad
anticipazioni  bancarie  entro  il  limite  massimo  determinato  con
decreti del Ministro del tesoro a condizioni non piu' sfavorevoli del
tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.
  14.  Il  personale  dell'ente  soppresso,  in servizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
puo'  essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione
liquidatoria,  fino  al  termine  massimo  di  sei  mesi   successivi
all'approvazione  del  programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo
tale data il commissario  potra'  trattenere  in  servizio,  sino  al
termine  della liquidazione, non piu' di quaranta unita' di personale
da ridurre progressivamente.
  15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni  trimestrali,
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, il
Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro  sullo
stato di attuazione del programma.
  16.  Il  commissario  liquidatore, entro tre mesi dal termine della
liquidazione, presenta al Ministro del tesoro,  che  lo  approva  con
proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.
___________________
 
             (a)   La  legge  n.  267/1942  reca  la  disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa.  Il
          titolo   V  (articoli  da  194  a  215)  reca  norme  sulla
          liquidazione coatta amministrativa.
             (b) La legge n. 287/1990  reca:  "Norme  per  la  tutela
          della concorrenza e del mercato". Si trascrive il testo dei
          relativi articoli 16 e 25:
             "Art.  16  (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
          operazioni di  concentrazione  di  cui  all'art.  5  devono
          essere  preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme  delle  imprese  interessate  sia  superiore a
          cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora  il  fatturato
          totale  realizzato  a livello nazionale dall'impresa di cui
          e'  prevista  l'acquisizione  sia  superiore  a   cinquanta
          miliardi  di  lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
          di un ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
             2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e'
          considerato   pari  al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine,  e  per  le  compagnie  di  assicurazione pari al
          valore dei premi incassati.
             3.  Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione  di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             4.   Se   l'Autorita'   ritiene   che  un'operazione  di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art.  6,  avvia  entro  trenta  giorni dal ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione  ritualmente comunicata, qualora non ritenga
          necessario  avviare  l'istruttoria  deve dare comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
             5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad
          operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di
          cui   al  comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             6.  Nel  caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare  l'avvio  dell'istruttoria entro quindici giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa.
             7.   L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere.
             8.   L'Autorita',   entro   il   termine  perentorio  di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al  presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,  delle  proprie  conclusioni  nel merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria  per  un  periodo  non  superiore a trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'".
             "Art. 25 (Poteri del Governo in materia di operazioni di
          concentrazione).   -  1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  determina in linea generale e preventiva
          i  criteri  sulla   base   dei   quali   l'Autorita'   puo'
          eccezionalmente   autorizzare,   per   rilevanti  interessi
          generali      dell'economia      nazionale      nell'ambito
          dell'integrazione  europea,  operazioni  di  concentrazione
          vietate  ai  sensi  dell'art.  6,   sempreche'   esse   non
          comportino  la eliminazione della concorrenza dal mercato o
          restrizioni alla concorrenza non strettamente  giustificate
          dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita'
          prescrive    comunque   le   misure   necessarie   per   il
          ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro  un
          termine prefissato.
             2.  Nel  caso  delle  operazioni di cui all'art. 16 alle
          quali partecipano enti o imprese di Stati che non  tutelano
          l'indipendenza  degli  enti  o  delle  imprese con norme di
          effetto  equivalente  a  quello  dei  precedenti  titoli  o
          applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole
          aventi  effetti  analoghi  nei confronti di acquisizioni da
          parte  di  imprese  o  enti  italiani,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  puo',  entro trenta giorni
          dalla  comunicazione  di  cui all'art. 16, comma 3, vietare
          l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale".
             (c) Il comma 1  dell'art.  7  della  legge  n.  218/1990
          (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
          patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
          prevede  che:  "Per  le  fusioni,  le  trasformazioni  e  i
          conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le  imposte  di
          registro,  ipotecarie e catastali si applicano nella misura
          dell'uno per  mille  e  sino  ad  un  importo  massimo  non
          superiore  a  cento  milioni  di lire. Ai fini dell'imposta
          comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili   i
          conferimenti  non  si  considerano atti di alienazione e si
          applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo  comma,
          secondo  periodo,  e  6,  settimo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e suc-
          cessive modificazioni".
             (d) Il comma 1  dell'art.  8  della  legge  n.  784/1980
          (Norme   per  la  ricapitalizzazione  della  GEPI,  per  la
          razionalizzazione   e   il   potenziamento   dell'industria
          chimica,  per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della
          continuita'  della  produzione  e  della   gestione   degli
          impianti   del   gruppo   Liquigas-Liquichimica  e  per  la
          realizzazione del progetto di metanizzazione) prevede  che:
          "Le  societa'  del  gruppo  SIR  per  la durata del mandato
          fiduciario  sono  esonerate  dall'obbligo  di  prestare  le
          cauzioni  previste dalle vigenti disposizioni in materia di
          diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di  imposta
          erariale  di  consumo  e di diritti erariali, a prescindere
          dalla sussistenza dei presupposti  richiesti  dall'art.  90
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43, e dall'art. 19 della
          legge 15 dicembre 1971, n. 1161".
             (e) L'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto), introdotto
          dall'art.  1  del  D.P.R.  29  gennaio  1979,  n.  24,  poi
          modificato  dall'art.  4  del  D.L.  27 aprile 1990, n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n. 165, e' cosi' formulato:
             "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi). - I rimborsi
          previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta  in
          sede   di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
          scadenza del termine di presentazione  della  dichiarazione
          prestando,  prima  dell'esecuzione  del  rimborso  e per la
          durata di due anni dallo  stesso,  cauzione  in  titoli  di
          Stato  o  garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
          fidejussione  rilasciata  da  un'azienda  o   istituto   di
          credito,  comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
          primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale  che
          a  giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate
          garanzie di solvibilita' o  mediante  polizza  fidejussoria
          rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle
          somme  rimborsate si applicano gli interessi in ragione del
          9 per cento annuo, con decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione, non computando il periodo intercorrente  tra
          la  data di notifica della richiesta di documenti e la data
          della loro consegna, quando superi quindici giorni.
             Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie  indicate
          nel  comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
          e b) del terzo comma dell'art. 30.
             Quando sia stato  constatato  nel  relativo  periodo  di
          imposta  uno  dei  reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
          5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1982, n. 516,
          l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti  e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente  emessi  od utilizzati, fino alla definizione
          del relativo procedimento penale.
             Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
          degli interessi provvede il competente ufficio  utilizzando
          i  fondi  della  riscossione, eventualmente aumentati delle
          somme riscosse da  altri  uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.   Ai   fini   della   formazione  della  giacenza
          occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'  autorizzata
          dilazione   per   il   versamente  all'erario  dell'imposta
          riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi  con  i
          normali stanziamenti di bilancio.
             Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro (v. D.M. 15 febbraio 1979 in G.U. n.
          48 del  17  febbraio  1979,  n.d.r.  )  sono  stabiliti  le
          modalita'   relative   all'esecuzione  dei  rimborsi  e  le
          modalita'  e  i  termini  per  la  richiesta  dei  rimborsi
          relativi  a  periodi  inferiori  all'anno  e  per  la  loro
          esecuzione. Sono  altresi'  stabiliti  le  modalita'  ed  i
          termini   relativi   alla   dilazione   per  il  versamento
          all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' rela-
          tive alla presentazione della contabilita' amministrativa e
          al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
             Se successivamente al rimborso viene  notificato  avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni,  deve  versare  all'ufficio  le  somme  che in base
          all'avviso  stesso  risultano   indebitamente   rimborsate,
          insieme  con  gli  interessi  del  12% annuo dalla data del
          rimborso, a meno che non presti la  garanzia  prevista  nel
          secondo  comma  fino  a  quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".
             (f) Il terzo comma dell'art. 66 del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con  D.P.R. n. 917/1986,
          cosi' recita: "Le  perdite  di  beni  di  cui  al  comma  1
          (trattasi  di  taluni  beni  relativi all'impresa, n.d.r.),
          commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite
          su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
          precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,  se  il
          debitore e' assoggettato a procedure concorsuali".
             (g)  Il  settimo  comma  dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979
          (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione  straordinaria
          delle   grandi   imprese  in  crisi)  prevede  che:  "Nella
          distribuzione di acconti ai creditori previsti dal  secondo
          comma   dell'art.   212   della  legge  fallimentare,  sono
          preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane  e
          industriali con non piu' di cento dipendenti".