Art. 4. 1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinche' provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facolta', procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle societa' controllate, di acquistare crediti e di liquidare societa' conrollate, sostituendosi ove necessario agli organi delle societa' medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attivita' coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, puo' compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri. 2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a societa' gia' individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di societa' di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che precedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico e' affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso. 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore puo' chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (a), una o piu' societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorita' giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (b). Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri puo' determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge (b), ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (b), e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto. 5. Il commissario liquidatore provvede altresi' alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri gia' spettanti ai disciolti organi statutari, in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le societa' controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facolta' di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore puo' inoltre nominare, revocare o sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle societa' controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 6. Il commissario liquidatore puo' richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa. 7. per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore puo' dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle societa' controllate e puo' concedere, ovvero dare istruzioni perche' siano concesse, garanzie per i creditori delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unita', di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Puo' avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria. 9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni (c). Alle societa' controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (d). 10. Il commissario liquidatore e' autorizzato a rilasciare, a favore delle societa' controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (e) . Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validita' delle stesse, le societa' anzidette sono cedute o dismesse. 11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le societa' controllate e' considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (f). 12. Il commissario liquidatore puo' provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate di acconti in conformita' con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni(g). Puo' altresi' esercitare le facolta' di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle societa' controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. 13. Il commissario liquidatore e' autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non piu' sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela. 14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potra' trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non piu' di quaranta unita' di personale da ridurre progressivamente. 15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma. 16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute. ___________________
(a) La legge n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. (b) La legge n. 287/1990 reca: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". Si trascrive il testo dei relativi articoli 16 e 25: "Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'". "Art. 25 (Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo' eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'art. 6, sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato. 2. Nel caso delle operazioni di cui all'art. 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale". (c) Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) prevede che: "Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e suc- cessive modificazioni". (d) Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) prevede che: "Le societa' del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161". (e) L'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' cosi' formulato: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamente all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro (v. D.M. 15 febbraio 1979 in G.U. n. 48 del 17 febbraio 1979, n.d.r. ) sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' e i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' rela- tive alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12% annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo". (f) Il terzo comma dell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, cosi' recita: "Le perdite di beni di cui al comma 1 (trattasi di taluni beni relativi all'impresa, n.d.r.), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali". (g) Il settimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) prevede che: "Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di cento dipendenti".