Art. 5. 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento: a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate; b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione. 2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3. (( 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e )) (( prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla )) (( contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire )) (( 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di )) (( bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma )) (( la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare )) (( anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi )) (( stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di )) (( scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti )) (( del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 )) (( miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui )) (( all'articolo 4, comma 12, primo periodo. )) 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia' provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nei confronti di societa' controllate. 5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, (( dei prestiti contratti )) e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, (( dei prestiti contratti )) o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 6. I titoli, (( i prestiti )) e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta. 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonche' tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato. (( 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del )) (( presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere )) (( dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle )) (( proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento )) (( relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del )) (( bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di )) (( previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. )) 10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonche' quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440 (a), non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono. _______________
(a) Il D.L. n. 440/1992 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993). Il predetto decreto e' stato sostituito dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, in corso di conversione in legge. Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.L. n. 440/1992, simile nella sostanza all'art. 26 del D.L. n. 8/1993: "Art. 20 (Fondi per la gestione dell'EFIM). - 1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento 'Collocamento obbligatorio' iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992".