Art. 5.
 
  1. Nell'ambito delle  previsioni  di  cui  al  comma  3  e  con  le
modalita'  indicate  nei  commi  4  e  6,  il commissario liquidatore
provvede al pagamento:
    a) dei debiti  dell'ente  soppresso,  compresi  quelli  derivanti
dalle garanzie da esso rilasciate;
    b)   dei   debiti,   compresi  quelli  derivanti  dalle  garanzie
rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui  le
azioni   delle   societa'   stesse   sono   appartenute  per  intero,
direttamente  o  indirettamente,  all'ente  soppresso,   quando   nel
programma  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  ne venga prevista la
liquidazione.
  2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e  al  fine  di
agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del  programma  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2,  il  Tesoro  dello  Stato,  nei limiti consentiti dalla disciplina
comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro  del
tesoro,  puo'  garantire  in  tutto o in parte i debiti contratti con
istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di
cui all'articolo 3.
(( 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e     ))
(( prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla   ))
(( contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire ))
(( 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di    ))
(( bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma ))
(( la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare       ))
(( anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi       ))
(( stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di ))
(( scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti   ))
(( del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000   ))
(( miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui      ))
(( all'articolo 4, comma 12, primo periodo.                        ))
 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma  1  e  quelle  di  cui
all'articolo  6,  comma 4, sono presentate al commissario liquidatore
da coloro che hanno diritti da far valere entro  dieci  giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano
gia'  provveduto.  Su  proposta  del  commissario   liquidatore,   da
presentare  entro  il  termine di sessanta giorni dal termine fissato
per la presentazione delle domande, il Ministro  del  tesoro  approva
l'elenco   dei  crediti  ammessi  e  di  quelli  non  ammessi,  dando
comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di ricevimento da inviarsi dal commissario
liquidatore. Questi determina, non oltre trenta  giorni  dal  termine
per  la  presentazione  delle domande degli interessati, le modalita'
per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie
ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione
alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  6,   comma   4.   In   pendenza
dell'approvazione   dell'elenco   di   cui   al  presente  comma,  il
commissario  liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di
urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di  debiti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), nei confronti di societa' controllate.
  5.  Il  Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un
massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli emessi, (( dei prestiti contratti )) e delle somme anticipate,
secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi  di
preammortamento,  calcolati  applicando  lo stesso tasso del rimborso
dei  titoli  emessi,  ((  dei   prestiti   contratti   ))   o   delle
anticipazioni,   sono   predeterminati  e  capitalizzati  con  valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono  corrisposti  con  le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
 6.  I  titoli, (( i prestiti )) e le somme anticipate possono essere
in lire o in valuta.
  7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi  e
prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative
ai  pagamenti  diretti  disposti  nei  confronti dell'ente soppresso,
devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso
la  Tesoreria   centrale   dello   Stato,   intestato   all'EFIM   in
liquidazione.  Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte
le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del  commissario
liquidatore  depositate  presso  il sistema bancario nonche' tutte le
somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti  ai  soggetti
medesimi.  Con  decreto  del  Ministro del tesoro puo' essere fissato
l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso  il  sistema
bancario  per  le  piu'  urgenti  ed  improcrastinabili  esigenze del
commissario liquidatore.
  8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,  eventuali
accordi  transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a)
e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  essere  assistiti da garanzia del Tesoro
dello Stato.
(( 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del        ))
(( presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere  ))
(( dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle    ))
(( proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento         ))
(( relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del         ))
(( bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di   ))
(( previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.            ))
  10. Ai fini delle imposte  sui  redditi  le  sopravvenienze  attive
derivanti  dalle  anticipazioni  di  cui  al  comma  3 nonche' quelle
previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n.  440
(a),  non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che
le conseguono.
_______________
 
             (a) Il D.L. n. 440/1992 non e' stato convertito in legge
          per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  14 del 19 gennaio 1993).  Il  predetto
          decreto e' stato sostituito dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
          in  corso  di  conversione  in legge. Si trascrive il testo
          dell'art. 20 del D.L. n. 440/1992,  simile  nella  sostanza
          all'art. 26 del D.L. n. 8/1993:
             "Art. 20 (Fondi per la gestione dell'EFIM). - 1. Per far
          fronte  alle  piu'  urgenti  necessita'  di amministrazione
          dell'Ente   partecipazioni   e   finanziamento    industria
          manifatturiera  -  EFIM,  soppresso  con  decreto-legge  20
          ottobre 1992, n.  414,  e  per  sopperire  alle  necessita'
          inerenti  la  produzione  e  l'occupazione  delle  societa'
          controllate  dall'Ente  medesimo,  la  Cassa   depositi   e
          prestiti   e'   autorizzata   a  concedere  al  commissario
          liquidatore,  con  determinazione  del  direttore  generale
          della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi
          al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello
          Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'.
             2.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere  dal  1993,
          si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
          1993 e 1994 dell'accantonamento 'Collocamento obbligatorio'
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1992-94, sul
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1992".