Art. 6. 1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate. Per i debiti delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la societa', l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario puo' sempre disporre, per motivate ragioni di utilita' e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle societa' controllate. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti. )) 2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica: a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle societa' controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992; b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalita' stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5; c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di societa' controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti; d) ai debiti di societa' controllate nei confronti di altre societa' controllate; e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione; f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 (a). Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore puo' proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una societa' controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purche' si tratti di societa' che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta puo' essere formulata quando, sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, la societa' controllata e' in grado di svolgere la normale attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle societa' da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi. 4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonche' i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa e' posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b) del predetto comma. (( Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3. )) Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese. 5. L'ente soppresso e le societa' controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denomi- nate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima. 6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le societa' controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali ne' azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle societa' suddette, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile (b), ne' iscrivere ipoteche. ___________________
(a) La legge n. 910/1986 e' la legge finanziaria 1987; il D.L. n. 547/1985 autorizza l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato; la legge n. 730/1983 e' la legge finanziaria 1984. (b) Si trascrive il testo degli articoli 2796 e seguenti (fino all'art. 2799) e 2808 del codice civile: "Art. 2797 (Forme della vendita). - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile (per effetto della legge 14 luglio 1950, n. 581, il termine e' ora determinato in base all'art. 163-bis del medesimo codice di procedura civile, n.d.r.). Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse". "Art. 2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). - Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato". "Art. 2799 (Indivisibilita' del pegno). - Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile". "Art. 2808 (Costituzione ed effetti dell'ipoteca). - L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'epropriazione. L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria".