Art. 6.
 
  1. Dalla data del 18 luglio  1992  sono  sospesi  i  pagamenti  dei
debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate. Per i debiti
delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  per i debiti delle
societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3,
e  per  i  debiti  inerenti  alle  aziende,  rami  o  parti  di  esse
interessate  dalle  medesime  operazioni, il commissario determina la
data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il  momento
in  cui  la societa', l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino
definitivamente  trasferiti  a  terzi.  Il  commissario  puo'  sempre
disporre,   per   motivate   ragioni   di   utilita'  e  urgenza,  su
autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro,  il  pagamento  totale  o
parziale dei debiti delle societa' controllate. (( Le disposizioni di
cui  al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori
dipendenti. ))
  2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:
    a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a
quelli delle societa' controllate, sorti  successivamente  alla  data
del 18 luglio 1992;
    b)  ai  debiti  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le  modalita'  stabilite  dal
comma 4 dello stesso articolo 5;
    c)  ai  debiti,  sorti  anche  antecedentemente  alla data del 18
luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel
programma di cui all'articolo 2, comma  2,  o  nei  progetti  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  con  esclusione  dei debiti derivanti da
fideiussioni e  coobbligazioni  a  garanzia  di  debiti  di  societa'
controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti;
    d)  ai  debiti  di  societa'  controllate  nei confronti di altre
societa' controllate;
    e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle  societa'  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;
    f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986,
n.  910,  al  decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla
legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di  cui  alla
legge  27  dicembre  1983, n. 730 (a). Il Tesoro dello Stato provvede
direttamente al servizio di detti prestiti.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2,  il  commissario  liquidatore
puo'  proporre  al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione
del programma di cui all'articolo 2, comma 2,  che  ad  una  societa'
controllata  si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con
esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o  coobbligazioni  di
cui  alla  lettera  c) del comma 2, purche' si tratti di societa' che
abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni
del  biennio  precedente.  Analoga  proposta  puo'  essere  formulata
quando, sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, comma
3,  la  societa'  controllata  e'  in  grado  di  svolgere la normale
attivita'  produttiva  senza perdite e senza aggravio per la gestione
dell'ente soppresso e delle  societa'  da  esso  controllate,  ovvero
quando,  in  casi  eccezionali,  occorre evitare gravi e irreparabili
danni agli impianti produttivi.
  4. I contratti e le operazioni di finanziamento  a  medio  e  lungo
termine  effettuati  da  banche  o istituzioni finanziarie, nonche' i
contratti a termine su  strumenti  finanziari  relativi  ai  suddetti
finanziamenti,  in  essere  alla  data del 18 luglio 1992, restano in
vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa
e' posteriore al termine della liquidazione di  cui  all'articolo  4,
comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le
disposizioni  del  comma  5.    Ad  essi si applicano le norme di cui
all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti  di  obbligazioni  assunte
dall'ente  soppresso  o  dalle  societa'  di  cui alla lettera b) del
predetto comma. (( Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti
residui  saranno  effettuati  direttamente  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti  entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  5,  comma 3. )) Il
commissario liquidatore puo' risolvere i  contratti  entro  tre  mesi
dall'approvazione  del  programma di cui all'articolo 2, comma 2, con
un preavviso non inferiore ad un mese.
  5. L'ente soppresso e le societa' controllate  non  sono  tenuti  a
corrispondere  a  soggetti  pubblici o privati qualsivoglia somma per
interessi di mora, per sanzioni ovvero per  penali  comunque  denomi-
nate,   disposti  da  leggi,  atti  amministrativi  o  contratti,  in
conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei
pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma  1.  Non
possono  essere  applicate  nei confronti dell'ente soppresso e delle
societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o
le clausole contrattuali  che  prevedono  risoluzione  di  contratti,
perdite  di  benefici,  decadenze  o comunque effetti svantaggiosi in
conseguenza della sospensione medesima.
  6. Fino alla chiusura delle operazioni  di  liquidazione  dell'ente
soppresso  o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma
2, per le  societa'  controllate  i  creditori  per  titolo  o  causa
anteriori  alla  data  del  18  luglio  1992  non  possono, a pena di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive  o  concorsuali  ne'
azioni  cautelari,  fatta  eccezione  per i sequestri giudiziali, sul
patrimonio  dell'ente  soppresso  o  delle  societa'  suddette,   ne'
chiedere  vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti
e all'articolo 2808 del codice civile (b), ne' iscrivere ipoteche.
___________________
 
             (a) La legge n. 910/1986 e' la legge  finanziaria  1987;
          il  D.L.  n.    547/1985 autorizza l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad
          emettere prestiti obbligazionari con onere a  carico  dello
          Stato; la legge n. 730/1983 e' la legge finanziaria 1984.
             (b) Si trascrive il testo degli articoli 2796 e seguenti
          (fino all'art. 2799) e 2808 del codice civile:
             "Art.  2797  (Forme della vendita). - Prima di procedere
          alla  vendita  il   creditore,   a   mezzo   di   ufficiale
          giudiziario,  deve intimare al debitore di pagare il debito
          e  gli  accessori,  avvertendolo  che,  in   mancanza,   si
          procedera'   alla   vendita.   L'intimazione   deve  essere
          notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
             Se  entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta
          opposizione o se questa e' rigettata, il creditore puo' far
          vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la  cosa  ha  un
          prezzo  di  mercato,  anche  a  prezzo corrente, a mezzo di
          persona autorizzata a tali atti.   Se il  debitore  non  ha
          residenza  o  domicilio  eletto  nel luogo di residenza del
          creditore, il termine per l'opposizione  e'  determinato  a
          norma  dell'art.  166  del  codice di procedura civile (per
          effetto della legge 14 luglio 1950, n. 581, il  termine  e'
          ora  determinato  in  base  all'art.  163-bis  del medesimo
          codice di procedura civile, n.d.r.).
             Il  giudice,  sull'opposizione  del  costituente,   puo'
          limitare  la  vendita a quella tra piu' cose date in pegno,
          il cui valore basti a pagare il debito.
             Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono
          convenire forme diverse".
             "Art. 2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). -  Il
          creditore  puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli
          venga assegnata in  pagamento  fino  alla  concorrenza  del
          debito,  secondo la stima da farsi con perizia o secondo il
          prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato".
             "Art. 2799 (Indivisibilita' del pegno). -  Il  pegno  e'
          indivisibile  e garantisce il credito finche' questo non e'
          integralmente soddisfatto, anche se il  debito  o  la  cosa
          data in pegno e' divisibile".
            "Art.  2808  (Costituzione  ed  effetti  dell'ipoteca). -
          L'ipoteca  attribuisce   al   creditore   il   diritto   di
          espropriare,  anche  in  confronto  del terzo acquirente, i
          beni vincolati a garanzia  del  suo  credito  e  di  essere
          soddisfatto    con    preferenza    sul   prezzo   ricavato
          dall'epropriazione.
             L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o  di
          un  terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri
          immobiliari.
             L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria".