Art. 7.
 
  1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il
commissario  puo'  dettare   disposizioni   generali   e   istruzioni
vincolanti  ai consigli di amministrazione delle societa' controllate
di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento  di
atti   o   comportamenti   in  grado  di  pregiudicare  o  ostacolare
l'attuazione del programma.
  2. Nei confronti  delle  societa'  controllate  l'applicazione  del
disposto  degli articoli 2446 e 2447 del codice civile (a) e' sospesa
fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma  2,  e
dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.
  3.  I  crediti  nascenti  da  prestiti  tra  l'ente  soppresso e le
societa'  controllate  o  tra   le   stesse   societa'   controllate,
individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del  commissario  liquidatore,  ivi  compresi  quelli  nascenti dalla
escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla  data
del  17  luglio  1992  sono  convertiti  in  capitale  delle societa'
mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e  interessi  alla
data  del  17  luglio 1992. Le assemblee delle societa' stesse, entro
centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da
parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica
dei  relativi  statuti,  il  conseguente  adeguamento  del   capitale
sociale.
________________________
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  2446  e 2447 del codice
          civile e' il seguente:
             "Art. 2446  (Riduzione  del  capitale  per  perdite).  -
          Quando  risulta  che  i  capitale  e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni
          provvedimenti. All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una
          relazione  sulla situazione patrimoniale della societa' con
          le osservazioni del collegio sindacale. La relazione  degli
          amministratori  con  le osservazioni del collegio sindacale
          deve restare depositata in copia nella sede della  societa'
          durante  gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche'
          i soci possano prenderne visione.
             Se entro l'esercizio successivo la perdita  non  risulta
          diminuita  a  meno  di un terzo, l'assemblea che approva il
          bilancio di tale esercizio  deve  ridurre  il  capitale  in
          proporzione   delle  perdite  accertate.  In  mancanza  gli
          amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che
          venga disposta la riduzione del capitale in  ragione  delle
          perdite  risultanti  dal  bilancio.  Il tribunale provvede,
          sentito il pubblico ministero, mediante decreto,  che  deve
          essere  iscritto  nel  registro  delle imprese a cura degli
          amministratori. Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla
          corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".
             "Art.  2447  (Riduzione  del capitale sociale al disotto
          del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un  terzo
          del  capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del minimo
          stabilito dall'art.  2327, gli amministratori devono  senza
          indugio  convocare  l'assemblea per deliberare la riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione
          della societa'".