Art. 7. 1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario puo' dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma. 2. Nei confronti delle societa' controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile (a) e' sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2. 3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le societa' controllate o tra le stesse societa' controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle societa' mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle societa' stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale. ________________________
(a) Il testo degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e' il seguente: "Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che i capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa' con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione". "Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della societa'".