Art. 8. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile (a) e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (b), non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle societa' controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave. (( 1-bis. Nei casi di dismissione di attivita' produttive )) (( facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della societa' )) (( interessata possono richiedere alla gestione commissariale di )) (( sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi )) (( appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate )) (( della medesima societa', o di aziende di nuova costituzione cui )) (( abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, )) (( riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le )) (( modalita' delle emissioni saranno indicate in appositi decreti )) (( del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, )) (( da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il )) (( commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza, )) (( ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro )) (( trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta )) (( giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro )) (( associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria )) (( una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea )) (( fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta )) (( s'intende decaduta. )) _______________________
(a) "L'art. 2901 del codice civile e' cosi' formulato: "Art. 2901 (Condizioni). - Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". (b) L'art. 67 della legge n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' cosi' formulato: "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolveza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".