Art. 8.
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile  (a)
e  67  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (b), non si applicano
agli  atti  compiuti,  dopo  il  18  luglio  1992,  dal   commissario
liquidatore  e,  su  specifica autorizzazione del commissario stesso,
dalle  societa'  controllate.  Il  commissario   liquidatore   ed   i
componenti  del  collegio  sindacale  di cui all'articolo 1, comma 2,
rispondono, per gli atti  compiuti  nell'esercizio  delle  rispettive
funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.
(( 1-bis. Nei casi di dismissione di attivita' produttive          ))
(( facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della societa'   ))
(( interessata possono richiedere alla gestione commissariale di   ))
(( sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi       ))
(( appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate      ))
(( della medesima societa', o di aziende di nuova costituzione cui ))
(( abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore,      ))
(( riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le   ))
(( modalita' delle emissioni saranno indicate in appositi decreti  ))
(( del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  ))
(( da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il   ))
(( commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza,  ))
(( ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro  ))
(( trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta   ))
(( giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro ))
(( associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria  ))
(( una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea    ))
(( fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta      ))
(( s'intende decaduta.                                             ))
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             (a) "L'art. 2901 del codice civile e' cosi' formulato:
             "Art.  2901  (Condizioni).  -  Il creditore, anche se il
          credito  e'  soggetto  a  condizione  o  a  termine,   puo'
          domandare   che   siano   dichiarati  inefficaci  nei  suoi
          confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali
          il debitore rechi  pregiudizio  alle  sue  ragioni,  quando
          concorrono le seguenti condizioni:
              1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
          arrecava  alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto
          anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse  dolosamente
          preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
              2)  che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso,
          il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel  caso  di
          atto  anteriore  al  sorgere  del  credito, fosse partecipe
          della dolosa preordinazione.
             Agli effetti della presente  norma,  le  prestazioni  di
          garanzia,  anche per debiti altrui, sono considerate atti a
          titolo  oneroso,  quando  sono   contestuali   al   credito
          garantito.
             Non  e'  soggetto  a  revoca  l'adempimento di un debito
          scaduto.
             L'inefficacia  dell'atto  non   pregiudica   i   diritti
          acquistati  a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi
          gli   effetti   della   trascrizione   della   domanda   di
          revocazione".
             (b)  L'art.  67  della legge n. 267/1942 (Disciplina del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa)  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). -
          Sono  revocati,  salvo  che  l'altra  parte  provi  che non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
              1) gli atti a titolo  oneroso  compiuti  nei  due  anni
          anteriori  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano  notevolmente  cio'  che  a  lui e' stato dato o
          promesso;
              2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari  scaduti  ed
          esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nei  due  anni  anteriori
          alla dichiarazione di fallimento;
              3)  i  pegni,  le  anticresi  e  le ipoteche volontarie
          costituiti nei due anni  anteriori  alla  dichiarazione  di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
              4)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
             Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
          parte  conosceva  lo  stato  d'insolveza  del  debitore,  i
          pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
          oneroso e quelli costitutivi di un  diritto  di  prelazione
          per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
          anteriore alla dichiarazione di fallimento.
             Le  disposizioni  di  questo  articolo  non si applicano
          all'istituto di  emissione,  agli  istituti  autorizzati  a
          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a
          queste operazioni e agli  istituti  di  credito  fondiario.
          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".