Art. 2.
  La copertura assicurativa e' riferita all'intero  ciclo  produttivo
delle colture, salva diversa indicazione nelle condizioni di polizza.
  Le   colture   sono   individuate   planimetricamente   nell'ambito
aziendale, riportando i  riferimenti  catastali,  fogli  di  mappa  e
particelle, nel contratto assicurativo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA