Art. 2. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo delle colture, salva diversa indicazione nelle condizioni di polizza. Le colture sono individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando i riferimenti catastali, fogli di mappa e particelle, nel contratto assicurativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 1993 Il Ministro: FONTANA