Art. 2.
1. Per gli uffici di cui all'art. 1 sono prioritari, ai fini della
programmazione dei loro interventi, i seguenti compiti:
a) la determinazione, su indicazioni generali o particolari della
Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della
sanita', delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di
laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza;
b) l'applicazione, in coordinamento con i servizi veterinari
delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome
di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL., dei provvedimenti restrittivi
diramati dal Ministero della sanita' a seguito di decisioni della
Comunita' europea o di disposizioni nazionali;
c) il coordinamento e la verifica dell'uniformita', in
collaborazione con i servizi veterinari delle regioni a statuto
ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano,
delle attivita' di controllo affidate, ai sensi dell'art. 4, ai
servizi veterinari UU.SS.LL.;
d) la gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto
di scambio con gli Stati membri della Comunita' europea.