Art. 3.
1. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, su disposizione
della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della
sanita', assicurano in particolare:
a) la consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione nel
flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale
anche in caso di contenzioso comunitario relativo a difformita' di
applicazione delle norme comunitarie, nei limiti stabiliti dal citato
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) l'accertamento delle modalita' di trasporto internazionale
degli animali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 532;
c) la vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati al
magazzinaggio dei prodotti di origine animale in conformita' alle
norme comunitarie;
d) l'accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture
sottoposte ad obblighi comunitari.