Art. 7.
1. Gli uffici di cui all'art. 1 si avvalgono, ove necessario e per
gli adempimenti di cui al presente decreto, dell'intervento degli
istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori
pubblici autorizzati e del Nucleo antisofisticazione e sanita'
dell'Arma dei carabinieri.
2. Al fine di garantire efficaci interventi di controllo nonche' la
migliore utilizzazione delle risorse disponibili, gli uffici
veterinari per gli adempimenti CEE e i servizi veterinari delle
regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di
Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di cui
all'art. 4, garantendo lo scambio di notizie e dati relativi alle
attivita' veterinarie di propria competenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1993
Il Ministro: DE LORENZO