IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti affluire e circolare
nelle isole;
  Vista la delibera della giunta municipale  di  Capri,  in  data  14
dicembre 1992, n. 712;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale di Anacapri, in data 11
gennaio 1993, n. 6;
  Vista  la  delibera  dell'azienda  di  cura  soggiorno  e   turismo
dell'isola di Capri in data 21 novembre 1992, n. 078;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1992,
n. 013292/Gab/Econ;
  Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il  quale
si  sollecitava  il  parere  della  regione  Campania  in merito alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Visto la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
14 dicembre 1992, n. 1213-TI/40;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  10  marzo  1993  al  30  ottobre  1993  e'  vietato l'afflusso
sull'isola di Capri degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,
appartenenti  a  persone  non facenti parte della popolazione stabile
dei comuni di Capri e Anacapri.