Art. 2. D e r o g h e Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri: a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonche' gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso; b) i motocarri appartenenti a persone non residenti, adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, farmaci, generi di lavanderia e distribuzione dei quotidiani e periodici di informazione; c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorita' italiana o estera; e) autoveicoli con targhe estere, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso purche' residenti all'estero e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri; f) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.