Art. 2.
                            D e r o g h e
  Nel  periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri
e Anacapri:
    a) gli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  ai
proprietari   di  abitazioni  ubicate  nei  comuni  suddetti  ma  non
residenti purche' iscritti nei ruoli  comunali  della  tassa  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nonche'  gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  coloro  che,  iscritti  nei
ruoli  comunali  della  tassa  stessa  abbiano  il  godimento  di una
abitazione nell'isola. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per
nucleo  familiare.  I  comuni  dell'isola  dovranno   rilasciare   un
contrassegno speciale per il loro afflusso;
    b)  i  motocarri appartenenti a persone non residenti, adibiti al
trasporto  di  generi  alimentari  deperibili,  farmaci,  generi   di
lavanderia   e   distribuzione   dei   quotidiani   e   periodici  di
informazione;
    c)  ambulanze,  servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli
trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
    d)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno di cui al decreto n.  1176  dell'8  giugno
1979 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei
trasporti,  regolarmente  rilasciato  da  una  autorita'  italiana  o
estera;
    e) autoveicoli con targhe estere, sempreche' siano  condotti  dal
proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario
stesso purche' residenti all'estero e autoveicoli con targa  italiana
noleggiati  presso  aeroporti  intercontinentali  condotti da turisti
stranieri;
    f)  autoveicoli  che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni    turistiche,    culturali    e    sportive,   previa
autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.