SCHEMA-TIPO
DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA'
   COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO  COMUNITA'  TERAPEUTICHE
   PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
                               Art. 4.
                      Conclusione del programma
  Al  fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno
un mese prima della scadenza del periodo  di  permanenza,  concordato
per  ciascun  soggetto,  i responsabili della sede operativa e quelli
del  SERT  di  residenza  verificano   congiuntamente   i   risultati
conseguiti  mediante  i  trattamenti  attuati.  Nel caso in cui dalla
verifica emerga
la necessita' di un  prolungamento  del  periodo  di  permanenza,  il
trattamento  puo'  continuare per un ulteriore periodo, concordemente
determinato e con l'assenso dell'interessato.
  La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di
residenza del soggetto ogni interruzione del programma.