SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA' COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO COMUNITA' TERAPEUTICHE PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Art. 4. Conclusione del programma Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessita' di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento puo' continuare per un ulteriore periodo, concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato. La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del programma.