Art. 2.
  E'  consentita  l'importazione  dalla   Bulgaria   delle   seguenti
categorie di carni fresche:
    a)  carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina
e caprina che rispondono ai requisiti  indicati  nel  certificato  di
polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 1;
    b)   carni  fresche  di  solipedi  domestici  che  rispondono  ai
requisiti indicati nel certificato di polizia  sanitaria  redatto  in
conformita' dell'allegato 2.
  E'   vietata   l'importazione   dalla  Bulgaria  di  carni  fresche
appartenenti a specie diverse da quelle previste in questo articolo.