Art. 2. E' consentita l'importazione dalla Bulgaria delle seguenti categorie di carni fresche: a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 1; b) carni fresche di solipedi domestici che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 2. E' vietata l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche appartenenti a specie diverse da quelle previste in questo articolo.