Art. 4. E' consentita l'importazione dalla Croazia delle seguenti categorie di carni fresche. a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, redatto in conformita' dell'allegato 4; b) carni fresche di solipedi domestici, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia veterinaria redatto in conformita' dell'allegato 5 che deve accompagnare la merce. Non e' autorizzata l'importazione dalla Croazia di carni fresche di specie diverse da quelle elencate alle lettere a) e b) del presente articolo.