Art. 4.
  E' consentita l'importazione dalla Croazia delle seguenti categorie
di carni fresche.
    a) carni fresche di animali domestici della specie bovina,  ovina
e  caprina,  aventi  i  requisiti indicati nel certificato di polizia
sanitaria, redatto in conformita' dell'allegato 4;
    b) carni  fresche  di  solipedi  domestici,  aventi  i  requisiti
indicati   nel   certificato   di   polizia  veterinaria  redatto  in
conformita' dell'allegato 5 che deve accompagnare la  merce.  Non  e'
autorizzata  l'importazione  dalla Croazia di carni fresche di specie
diverse da  quelle  elencate  alle  lettere  a)  e  b)  del  presente
articolo.