Art. 8.
  Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare 88 del 26  maggio
1967  e  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  12 ottobre 1973 e'
autorizzata  l'importazione  dalla  Bulgaria,  dalla  Polonia,  dalla
Cecoslovacchia,  Romania,  dalle  repubbliche  iugoslave  di  Serbia,
Montenegro e Macedonia, dalla  Serbia  e  dalla  Croazia  di  organi,
ghiandole  e  tessuti della specie bovina ed equina per la produzione
di prodotti farmaceutici a  condizione  che  posseggano  i  requisiti
indicati nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla presente
ordinanza.
  Nei  suddetti  certificati  il titolo deve essere sostituito con il
seguente:  "Certificato  di  polizia  sanitaria  relativo  a  organi,
ghiandole  e  tessuti  della  specie  bovina ed equina destinati alla
produzione di prodotti farmaceutici".
  L'importazione  di  organi,  ghiandole  e  tessuti  provenienti  da
stabilimenti   non   autorizzati   puo'   essere   consentita  previa
autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.