Art. 8. Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 e' autorizzata l'importazione dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, Romania, dalle repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Serbia e dalla Croazia di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina per la produzione di prodotti farmaceutici a condizione che posseggano i requisiti indicati nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla presente ordinanza. Nei suddetti certificati il titolo deve essere sostituito con il seguente: "Certificato di polizia sanitaria relativo a organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina destinati alla produzione di prodotti farmaceutici". L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati puo' essere consentita previa autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.